Professionisti / Il procedimento disciplinare a carico dei geometri e le sue fasi

Con il presente commento – che fa seguito ai precedenti approfondimenti in merito al Codice di Deontologia Professionale dei Geometri – proseguiamo l’analisi del procedimento disciplinare ex art. 12 RD n. 274/1929, come integrato dal DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Il procedimento disciplinare e le sue fasi

Il procedimento disciplinare può essere analizzato distinguendo almeno cinque fasi:

  1. Impulso;
  2. Istruzione preliminare;
  3. Non luogo a procedere o rinvio a giudizio disciplinare;
  4. Trattazione;
  5. Decisione

1. Impulso

Tre sono i modi con cui il Consiglio di disciplina dà avvio alla procedura disciplinare: tramite segnalazione, su richiesta del Pubblico Ministero ovvero d’ufficio.

  • La segnalazione: chiunque vi abbia interesse può dare impulso all’azione disciplinare mediante un “esposto” al Collegio di disciplina territoriale, con indicazione della notizia del presunto illecito deontologico commesso da un professionista iscritto al medesimo albo professionale. Ricevuto l’esposto (sotto qualsiasi forma), il Collegio deve trasmettere la segnalazione al Presidente del Consiglio di disciplina per i successivi adempimenti.
  • La richiesta del PM: è il Pubblico Ministero che, avuta notizia della presunta condotta disciplinarmente illecita, richiede l’avvio della procedura al Consiglio.
  • L’azione d’ufficio: su istanza di uno o più membri del Consiglio di disciplina a seguito dell’avvenuta conoscenza di illeciti disciplinari comunque appresi.

In tutti i casi, elemento essenziale e comune all’avvio del procedimento disciplinare è la notizia della commissione di un illecito a presunto rilievo disciplinare, la cd. notitia criminis. Infatti, il Consiglio di disciplina può attivare la procedura soltanto se ha avuto conoscenza di un presunto illecito disciplinare e non in via meramente autonoma. È l’atto di impulso che rende legittimo l’avvio della procedura, dovendosi escludere un autonomo potere in tal senso in capo al Consiglio di disciplina, ossia al Presidente di tale Consiglio.

  1. Istruttoria preliminare.

Il comma 2 dell’art. 12 del R.D. 274/29 prevede che: “Il presidente del (Consiglio di disciplina), verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l’incolpato, riferisce al (Consiglio di disciplina), il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare”.

Il disposto citato disciplina in maniera semplice e chiara la fase istruttoria preliminare, individuando il soggetto preposto al suo svolgimento, l’oggetto su cui verte ed i suoi possibili esiti.

Preposto allo svolgimento dell’istruttoria preliminare è il Presidente del Consiglio di disciplina, il quale, all’esito del raccordo con le intervenute modifiche al Regio Decreto n. 274/29, ha il potere di assumere tutte le informazioni opportune per lo svolgimento delle indagini. A titolo esemplificativo, il Presidente può estrarre copia della documentazione necessaria custodita presso pubblici uffici e può, tramite istanza al Procuratore della Repubblica, persino avvalersi degli organi di polizia giudiziaria.

In concreto, l’attività istruttoria consiste nell’assunzione di tutte le informazioni opportune per lo svolgimento delle indagini da parte del Presidente del Consiglio di disciplina o di un consigliere delegato.

Tale fase, essendo preposta all’assunzione delle informazioni necessarie a verificare l’opportunità o meno dell’apertura del procedimento disciplinare vero e proprio, si colloca in una fase antecedente al vero e proprio procedimento disciplinare. L’istruttoria consente di verificare il fondamento dei fatti emersi con l’atto d’impulso, valutarne la consistenza ed il rilievo disciplinare, nell’ottica di indagare ed accertare solo fatti e circostanze che potenzialmente integrino violazione deontologiche.

  1. Non luogo a procedere o rinvio a giudizio disciplinare.

Esaurita questa attività preliminare d’indagine e di vaglio dei fatti che costituiscano violazioni di norme deontologiche, il Presidente non può esercitare in concreto l’attività giudicante, ma deve relazionare al Consiglio di disciplina, il quale solamente può delibare circa l’esercizio dell’azione disciplinare, ossia decidere in concreto se avviare o meno il procedimento.

In particolare, a questo punto, esaminato quanto rilevato dal Presidente, il Consiglio di disciplina si trova di fronte a due strade alternative ed opposte tra di loro:

a) il non luogo a procedere: viene emesso laddove il Consiglio ravvisi l’inesistenza dei fatti di rilievo disciplinare. Chiamato altresì “archiviazione”, il provvedimento non ha natura decisoria in senso giurisdizionale, ma meramente amministrativa, con due conseguenze di rilievo: da una parte, esso non può essere impugnato (ossia il ricorso dell’esponente contro il provvedimento di archiviazione è destinato a essere dichiarato inammissibile da parte del CNGeGL), dall’altra, un provvedimento di non luogo a procedere non esclude che il Consiglio di disciplina possa valutare di dare avvio a un nuovo procedimento fondato sui medesimi fatti ma sulla scorta dell’acquisizione di eventuali nuovi elementi documentali;

b) il rinvio a giudizio disciplinare: si avrà allorché il Consiglio rinvenga la sussistenza di circostanze che appaiono di rilevanza disciplinare. Ciò comporta la nomina di un “collegio” di tre consiglieri che sarà preposto a gestire il giudizio assegnatogli. Il Presidente del collegio di disciplina nomina il consigliere relatore (che si preoccuperà dell’istruzione del giudizio) e fissa la seduta del collegio per la discussione. L’iscritto in questo modo da indagato diviene “incolpato”.

  1. Trattazione.

A questo punto, il procedimento disciplinare prende concretamente avvio ed è necessario convocare l’incolpato. A tal fine, il Presidente del Collegio assegnatario dà notizia della fissazione della seduta di discussione all’indagato e del rinvio a giudizio (almeno dieci giorni prima) per consentirgli di presentare giustificazioni e documentazione a difesa.

In particolare, tale termine svolge la funzione di:

  • garantire al professionista indagato un congruo termine per predisporre le sue difese. In quest’ottica, il termine di dieci giorni prima della seduta per l’avviso all’indagato è considerato a pena di annullamento di tutto il procedimento laddove sia in concreto lesivo del diritto di difesa;
  • invitare l’indagato a comparire alla stessa per essere sentito e produrre documenti a difesa;
  • garantire il contraddittorio contenendo una chiara contestazione dell’addebito disciplinare mosso al professionista.

Alla seduta fissata per la convocazione dell’incolpato, si procede alla discussione dei fatti oggetto del procedimento. Nella seduta ha luogo la discussione formale del giudizio in cui vengono sentiti il relatore, l’incolpato (e/o il suo difensore), eventuali testimoni e se, del caso, persino il soggetto che ha avanzato l’esposto.

Si rammenti che, qualora l’incolpato ritualmente convocato non compaia alla seduta o non giustifichi la sua assenza con un legittimo impedimento, il Collegio giudicante procederà lo stesso in sua assenza ad istruire il giudizio.

Va anche ricordato che, nel caso in cui il Collegio aggiorni la seduta di discussione per qualsivoglia motivo (approfondimenti, nuovi accertamenti, necessità di acquisizioni documentali), lo stesso Collegio dovrà procedere ad una nuova formale convocazione dell’iscritto incolpato.

  1. Decisione.

All’esito della discussione, il Collegio può adottare immediatamente la decisione ovvero rinviare la decisione ad un secondo momento. In ogni caso, la seduta del Collegio non è pubblica e la decisione è adottata a porte chiuse.

La decisione del Collegio potrà essere di “archiviazione” ovvero di adozione della “sanzione” disciplinare.

Le sanzioni irrogabili all’incolpato ritenuto responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli sono quelle di cui all’art. 11 del RD n. 274/1929: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione (fino ad un massimo di sei mesi), cancellazione dall’albo professionale.

Si può concludere ricordando che se, da un lato, le sanzioni sono rigidamente tipizzate dall’ordinamento professionale (ossia, non sono previste sanzioni diverse da quelle sopra elencate), dall’altro, nel Codice di Deontologia vi è una mancata tipizzazione degli illeciti disciplinari, per cui le sanzioni non sono collegate a specifiche fattispecie deontologiche.

Tanto che il Collegio di disciplina, allorché decida di irrogare la sanzione, non è obbligato a seguire rigorosamente l’ordine delle sanzioni di cui all’art. 11 e soprattutto ha facoltà di adottare sanzioni diverse per la medesima infrazione, secondo una sua discrezionale valutazione purché adeguatamente motivata.

Professionisti / Il procedimento disciplinare a carico dei geometri

L’azione disciplinare può definirsi come la reazione che l’ordinamento prevede di fronte alla violazione di norme di contenuto deontologico.

La prima questione da affrontare concerne l’individuazione del novero delle violazioni che danno luogo a procedimento disciplinare.

In primis, giova premettere che non esiste un numerus clausus di infrazioni, un elenco tipizzato di comportamenti che consentono l’esercizio del potere disciplinare. È lecito pertanto affermare che i principi, i doveri e le regole previste dal Codice deontologico professionale non costituiscano un’elencazione tassativa.

Se per un verso, infatti, il procedimento disciplinare si pone come necessaria conseguenza della violazione dei precetti di natura deontologica, imposti a ciascun professionista, dall’altro questi precetti e doveri non rinvengono la loro fonte esclusivamente nel codice di deontologia professionale. In buona sostanza, anche comportamenti che non trovano espresso divieto nel codice deontologico possono dar luogo a un procedimento disciplinare.

Ciò trova la sua ratio nel fatto che la deontologia professionale affonda le sue radici nell’etica professionale la quale, a sua volta, trova corrispondenza nel comune sentire.

In altre parole, il sistema dei doveri relativi ad una categoria di professionisti si realizza nel corso del tempo sulla base di regole di natura e contenuto prettamente etici. È l’etica, nel senso di complesso di norme morali e di costume che connotano una professione, a individuare quali comportamenti siano così degradanti da meritare l’esercizio dell’azione disciplinare ed eventualmente l’irrogazione di una sanzione. È proprio il sentire della comunità in un dato momento storico a individuare regole comportamentali e doveri del professionista, integrando e completando le disposizioni codicistiche.

Questo legame tra deontologia ed etica determina inevitabilmente che le regole deontologiche mutino nel corso del tempo, di modo che ciò che costituiva violazione in un pregresso momento storico e contesto sociale potrebbe non esserlo più in epoca successiva.

Alla luce delle considerazioni appena svolte è possibile comprendere il vero scopo dell’azione disciplinare che, lungi dal caratterizzarsi quale mero strumento inquisitorio, assolve la funzione di vera e propria tutela dell’ordine professionale.

Infatti, il fine dell’azione disciplinare è quello di salvaguardare il corretto esercizio della professione nell’ottica dei principi di dignità, onorabilità e correttezza che la informano e la permeano. Principi che, giova rammentarlo, costituiscono in fondo il punto di partenza per l’individuazione delle condotte disciplinarmente rilevanti.

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La natura “mista” del procedimento disciplinare.

Come si è già avuto modo di vedere nei precedenti approfondimenti, il procedimento disciplinare si conclude con una decisione del Consiglio di Disciplina preposto la quale, a seconda dei casi, può essere rappresentata dall’irrogazione di una sanzione ovvero dall’archiviazione del procedimento.

Può notarsi subito che le due locuzioni lessicali adoperate per individuare i provvedimenti del Consiglio di Disciplina fanno pensare immediatamente agli analoghi provvedimenti del procedimento penale. Di talché la domanda sorge spontanea: questi provvedimenti hanno natura giurisdizionale o amministrativa?

Ebbene, a dispetto del nomen, entrambi hanno natura amministrativa. Invero, l’intero procedimento disciplinare ha natura amministrativa e si conforma alla normativa prevista per l’agire amministrativo.

D’altronde, il quadro normativo di riferimento è costituito innanzitutto dal dettato normativo specificamente dedicato al procedimento disciplinare (R.D. 274/29 e D.P.R. 137/12) ma anche, pacificamente, dalla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, in via sussidiaria e in quanto compatibile. Ossia, vige una generale clausola di compatibilità, secondo cui la citata legge sul procedimento amministrativo trova applicazione se non in contrasto con quanto previsto dalla disciplina specifica del procedimento disciplinare.

Ad ogni modo, sebbene non vi siano dubbi circa la natura amministrativa dell’azione disciplinare, essa conserva due caratteri propri dell’attività giurisdizionale.

1) L’obbligatorietà dell’azione.

Carattere tipico dell’attività giurisdizionale è quello dell’obbligatorietà, che comporta il dovere per l’autorità giudiziaria adita di proseguire il giudizio fino all’adozione di un provvedimento decisorio.

In un’ottica sostanzialmente analoga si pone il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare, seppur con una precisazione. In realtà, l’obbligatorietà dell’azione disciplinare comporta che il Consiglio di Disciplina ha l’obbligo di dare seguito all’azione disciplinare laddove ravvisi:

  • indizi gravi, precisi e concordanti riguardo la commissione di una condotta deontologicamente rilevante
  • la sua attribuibilità ad un soggetto determinato e legittimato.

Sussistendo tali presupposti, il Consiglio non ha potere discrezionale, dovendo disporre, come meglio si vedrà, il cd. rinvio a giudizio disciplinare.

Tuttavia, va ribadito per dovere di chiarezza, l’obbligatorietà concerne esclusivamente l’attivazione del procedimento disciplinare, non incidendo in alcun modo sulla decisione. L’obbligatorietà dell’azione disciplinare non deve, infatti, essere intesa quale presunzione di responsabilità in capo al destinatario della stessa.

Invero, il Consiglio di Disciplina gode di discrezionalità in ordine all’accertamento dei fatti e della responsabilità del professionista, nonché in merito all’adozione del provvedimento di archiviazione ovvero nel comminare una sanzione.

Pertanto, può concludersi che non sussiste alcun vincolo di interdipendenza necessaria tra l’obbligatorietà dell’azione disciplinare (ossia di promuovere l’azione disciplinare in presenza di una “notitia criminis”) e l’irrogazione della sanzione disciplinare (che rimane eventuale e comminabile solo all’esito dell’intero procedimento).

2) La prescrizione dell’illecito.

Ulteriore carattere dell’azione disciplinare comune a quella giurisdizionale concerne la prescrizione dell’illecito deontologico.

La prescrizione svolge la funzione di tutelare il professionista, ponendo un limite temporale all’esercizio dell’azione disciplinare.

Infatti, in mancanza, si verserebbe nell’assurdo per cui il singolo professionista che ha commesso un illecito deontologico avrebbe sulla testa la spada di Damocle dell’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti sine die, ossia fino alla fine del suo excursus professionale.

Un simile paradosso è di certo incompatibile con le garanzie che informano l’attività amministrativa e nella specie la tipizzazione di un procedimento disciplinare.

Pertanto, sebbene, l’art. 12 del R.D. 274/29 nulla preveda in ordine alla prescrizione, si ritiene estendibile al procedimento disciplinare il termine di cinque anni decorrente dalla commissione del fatto. Il termine di prescrizione quinquennale è, difatti, previsto specificamente in relazione ad altre professioni e non vi sono ostacoli alla sua applicazione analogica anche alla professione del Geometra.

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Ambito soggettivo ed oggettivo dell’azione disciplinare.

Prima di procedere all’esame del procedimento disciplinare e delle sue varie fasi (su cui ci soffermeremo compiutamente nel prossimo contributo), occorre delimitare l’ambito soggettivo ed oggettivo dell’azione disciplinare, enucleando i presupposti della stessa.

Ambito soggettivo (geometra iscritto all’Albo vs. Consiglio di disciplina).

  1. Legittimazione passiva. Destinatari dell’azione disciplinare sono ad ogni evidenza i geometri professionisti.

Requisito per la sottoposizione al procedimento disciplinare è dunque l’iscrizione all’albo professionale. Infatti, legittimati passivi dell’azione disciplinare sono i soggetti iscritti all’albo professionale dei Geometri.

  1. Legittimazione attiva. Viceversa, legittimato attivo all’esercizio dell’azione disciplinare è il Consiglio di disciplina del Collegio di appartenenza del professionista.

Pertanto, la competenza dal punto di vista territoriale ad azionare il procedimento disciplinare è fondata su un criterio formalistico, consistente nell’ambito territoriale di iscrizione del Geometra al singolo Collegio territoriale. Semplificando, eserciterà l’azione disciplinare il Consiglio territoriale nel cui albo il professionista è iscritto, non necessariamente coincidente con quello in cui il geometra opera e, quindi, in cui l’illecito disciplinare è stato realizzato.

Come premesso, il Consiglio di disciplina è competente ad avviare l’azione disciplinare. Tuttavia, non è automatico che sia anche competente a pronunciarsi sulla stessa azione. Nel senso che, il D.P.R. 137/12 ha istituito presso ogni Consiglio di disciplina dei Collegi territoriali preposti ad istruire i procedimenti disciplinari e ad assumerne le relative decisioni.

Dal punto di vista organico, dunque, il Consiglio di disciplina può essere unico, composto esclusivamente da tre Consiglieri ovvero suddiviso in Collegi. Tale eventualità viene in rilievo laddove i Consigli di disciplina siano composti da più di tre componenti. In questi casi, vengono costituiti più Collegi tri-personali.

Dunque, da una parte il Consiglio di disciplina avvia un’azione disciplinare, dall’altra designa al suo interno il Collegio giudicante. La distinzione trova fondamento nella diversa funzione svolta dagli organi: il Consiglio è preposto all’attività preliminare-istruttoria, per individuare le condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare; il Collegio, quale organo in concreto giudicante, subentra nella fase eventuale e successiva del rinvio a giudizio.

Ambito oggettivo: la condotta tipica ed atipica.

Dal punto di vista oggettivo, atteso quanto già anticipato in tema di atipicità dell’illecito, vale porre in rilievo che sono suscettibili di sanzione non soltanto i comportamenti tenuti dal professionista nell’esercizio della professione, bensì anche le condotte estrinsecatesi al di fuori di essa, laddove siano suscettibili di recare pregiudizio alla categoria professionale.

Nello specifico, l’art. 11 del R.D. n.  274/29 prevede che le sanzioni disciplinari sono applicabili a fronte di violazioni commesse dal professionista “nell’esercizio della professione”.

Dalla lettera della legge sembrerebbe l’irrogazione delle sanzioni sia racchiusa nell’alveo dei comportamenti tenuti durante l’esercizio della professione in occasione della stessa.

Tuttavia, la giurisprudenza ha teso ad ampliare il novero delle condotte suscettibili di indagine e sanzione, valorizzando il criterio dell’atipicità. Secondo tale impostazione, sono idonee a dare avvio al procedimento disciplinare anche condotte che sia siano verificate in ambiti diversi da quello professionale.

Per comprendere la ragione di ciò, vale richiamare quanto già specificato in ordine allo scopo dell’azione disciplinare. Il principio della tutela della dignità ed onorabilità della professione determina che il professionista sia sanzionabile anche laddove, al di fuori della sua attività professionale, il suo operato si rifletta negativamente sulla intera categoria, sul decoro e la reputazione della collettività professionale a cui si appartiene.

Sulla questione, la Giurisprudenza ha posto l’accento sull’offensività al decoro della professione dei comportamenti posti in essere. In tal modo, le condotte rilevanti ai fini dell’avvio della procedura disciplinare, non soltanto, sono svincolate dalla mera violazione di prescrizioni di legge civile o penale, ovvero dalle disposizioni previste dal codice deontologico, ma possono comprendere ulteriori comportamenti che, seppur non strettamente inerenti con l’esercizio della professione, si riflettano negativamente sulla stessa.

Professionisti / Responsabilità dei tecnici certificatori energetici

LA CERTIFICAZIONE “APE”

Alla luce delle norme attualmente vigenti in materia, l’Attestato di Prestazione Energetica (cd. APE) può essere redatto esclusivamente da un tecnico abilitato, il cd. certificatore energetico (ai sensi del D. Lgs. 192/05).

In tale ruolo possono operare varie figure professionali, come l’architetto, l’ingegnere, il geometra, il perito tecnico, ecc. ma per ciascuna di esse è indispensabile essere in possesso di titoli specifici, oltre ad essere abilitato alla professione e quindi essere iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale di riferimento. In caso di assenza di alcune delle competenze specifiche richieste, il certificatore dovrà essere affiancato da un altro tecnico abilitato nella redazione del certificato energetico.

La necessità di munirsi della certificazione energetica è piuttosto frequente. Ad esempio:

  • per gli atti notarili di compravendita;
  • per i contratti d’affitto;
  • per l’accesso alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico;
  • per la pubblicità degli annunci immobiliari;
  • per la possibilità di ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

Non solo. L’APE è un certificato obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione; gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione; gli edifici sottoposti a lavori di ristrutturazione importante (in genere, per una ristrutturazione di più del 25% dell’intero edificio).

Le sanzioni per chi non presenta l’APE negli atti in cui la certificazione risulta obbligatoria sono particolarmente onerose (ad esempio, il proprietario che non alleghi l’Attestato di Prestazione Energetica al contratto di compravendita rischia il pagamento di una sanzione tra un minimo di 3.000 ed un massimo di 18.000 euro).

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Ora, venendo alle responsabilità del professionista, laddove il certificatore energetico emetta una certificazione senza rispettare i criteri delle normative vigenti, attribuendo una classe energetica errata oppure dichiarando informazioni non veritiere, può andare incontro a diverse tipologie di responsabilità:

  • responsabilità amministrativa. Se il tecnico rilascia una certificazione energetica non veritiera, incompleta o non conforme allo stato dei luoghi rischia una multa pari al 70% della sua parcella, calcolata secondo la tariffa professionale;
  • responsabilità deontologica. Parimenti, qualora il certificatore incorra in una condotta negligente o, peggio, ponga in essere un abuso consapevole, si accolla il rischio di essere sottoposto a procedimento disciplinare e di ricevere l’irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale (fino alla sospensione dall’esercizio della professione) da parte del Consiglio di disciplina dell’Ordine di appartenenza;
  • responsabilità penale. Il professionista certificatore energetico che rilasci un Attestato di Prestazione Energetica non veritiero o comunque infedele rischia di incorrere anche nella responsabilità penale di cui all’art. 481 c.p. In particolare, la predetta norma al co. 1 prevede che: “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516”. Si pensi al caso in cui il proprietario di un immobile colluda con il certificatore energetico affinché da questi venga attribuita all’immobile una classe energetica “più alta” ed in sostanza inveritiera. In tal caso, l’acquirente risulta chiaramente danneggiato dalla falsa certificazione energetica per il fatto che consumerà molto di più (per il riscaldamento e per il raffreddamento dell’immobile acquistato) rispetto a quanto appreso attraverso la certificazione. Si configurerebbe, in tal caso, una grave responsabilità penale sia del certificatore sia di chi ha commissionato la certificazione (costruttore o venditore che sia), che può essere sussunta anche nella fattispecie penale della truffa;
  • responsabilità civile. Il tecnico certificatore che emetta un Attestato di Prestazione Energetica falso, non corretto o comunque errato a causa di negligenza, imperizia o errore di calcolo può essere chiamato a risarcire i danni procurati ai terzi sia involontariamente che dolosamente. In particolare, il tecnico che (anche per mero errore) attribuisca ad un immobile una classe energetica superiore a quella reale espone il venditore al rischio di vedersi comminare una sanzione in via amministrativa, oltre che a subire un’azione dell’acquirente finalizzata alla risoluzione del contratto (anche per aliud pro alio, ossia per il caso in cui venga consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito) o, quanto meno, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno. In tale circostanza, l’acquirente non è tutelato solo con le azioni per vizi/difetti del bene compravenduto, ma anche in base ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale (a prescrizione decennale), non trovando applicazione l’art. 1495 c.c. ed i brevi termini di prescrizione e decadenza in esso previsti. Tutte conseguenze estremamente negative per il venditore che, a quel punto, potrà rivalersi solo sul tecnico certificatore, incorso nel grave errore o mera imprecisione che sia.

Senza contare anche i rischi del caso opposto. Ossia quello in cui l’eccessiva “prudenza” del certificatore energetico potrà essere addebitata dal venditore al tecnico abilitato che certifichi una classe energetica troppo “bassa”, con conseguente svilimento del prezzo di vendita dell’immobile (e, per l’effetto, conseguente mancato guadagno proprio a causa dell’attribuzione di una classe più bassa rispetto a quella che sarebbe spettata all’immobile).

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Fra gli obblighi di cui è onerato il certificatore energetico vi è anche quello di assoluta estraneità ed indipendenza nonché imparzialità di giudizio. Questa è una delle differenze fondamentali che distinguono la redazione dell’APE da quella dell’AQE (Attestazione di Qualificazione Energetica). Infatti, mentre l’AQE può essere redatto anche da un tecnico coinvolto nella progettazione e realizzazione dell’edificio (ad esempio, il progettista o il direttore dei lavori), il certificatore energetico che redige l’APE deve essere un soggetto del tutto “terzo”, ovverosia egli non può avere conflitti di interesse con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori e con i produttori dei materiali o dei componenti incorporati nell’edificio.

Per questo motivo, il certificatore energetico dovrà allegare all’APE una vera e propria “Dichiarazione di indipendenza”, ovvero una dichiarazione espressa (effettuata ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale) in cui attesta l’assenza di conflitto di interessi, espressa attraverso il non coinvolgimento nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare, nonché l’assenza di rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.

LA CERTIFICAZIONE “AQE”.

L’AQE, che viene rilasciato dal costruttore dell’edificio ed inviato al Comune, in allegato al resto della documentazione per il rilascio della dichiarazione di fine lavori, non ha la finalità di individuare e specificare la classe energetica dell’edificio, oggi non è più molto utilizzato rispetto al passato, atteso che esso è stato adottato come sostituto temporaneo dell’Attestato di Prestazione Energetica per il caso delle Regioni che non avevano ancora emesso i decreti attuativi della nuova certificazione energetica.

L’AQE (ossia, Attestato di Qualificazione Energetica), come già premesso, differisce dall’APE proprio perché può essere redatto dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori ovvero anche da un qualunque altro tecnico abilitato anche se abbia già ricoperto un ruolo nella progettazione e nella realizzazione dell’immobile stesso. Al contrario, il certificatore energetico che redige l’APE deve essere un soggetto del tutto estraneo alla realizzazione dell’immobile.

LA CERTIFICAZIONE PER L’ECOBONUS.

L’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) regolamenta il cd. Ecobonus 110%. In materia, un aspetto rilevante è quello legato alla responsabilità dei tecnici certificatori che eseguiranno i lavori. Infatti, ai fini della validità del cd. Ecobonus del 110%, è necessario che ad eseguire i lavori siano tecnici abilitati, ai quali richiedere sia la documentazione sul rischio sismico, sia gli Attestati di Prestazione Energetica, certificanti che l’intervento in questione abbia apportato un miglioramento di almeno due classi energetiche. L’APE, segnatamente, è un documento non solo prezioso ma persino necessario per poter usufruire del Superbonus 110%, poiché l’attestato (da produrre prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati) serve a dimostrare il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, ottenuto a seguito dei lavori incentivati (per non meno di due classi energetiche o eventuale conseguimento di classe più elevata).

Circa la regolarità delle dichiarazioni energetiche, la norma di cui art. 119, co. 14 del D.L. Rilancio descrive le conseguenze delle asseverazioni “infedeli”.

In particolare è opportuno rammentare che, nel caso di emissione da parte del tecnico abilitato di certificazione irregolare o abusiva, il richiedente il bonus (ossia, il committente) incorre nella decadenza dell’agevolazione fiscale prevista nell’Ecobonus del 110%.

Mentre per il professionista (scorretto o distratto) che rilasci attestazioni e/o asseverazioni infedeli in questa materia sono previste sanzioni amministrative severe. Ossia, è previsto che i tecnici che rilascino asseverazioni false o non conformi alla realtà possano ricevere, per ogni attestazione falsa e non conforme, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 2.000,00 euro a un massimo di 15.000,00 euro.

Non solo. Al fine di tutelare i proprietari richiedenti l’accesso all’Ecobonus, è significativa l’introduzione dell’obbligo per i tecnici certificatori di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con un massimale di almeno 500.000,00 euro. Più nel dettaglio, si sottolinea che tale polizza assicurativa deve essere sottoscritta con un massimale coerente con il numero delle attestazioni che verranno rilasciate e con il loro valore (comunque non inferiore a € 500.000,00). Questo per garantire ai propri clienti (oltre che al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Si evidenzia, inoltre, che la responsabilità dei tecnici in materia di Ecobonus del 110% riguarda sia la redazione, in forma di dichiarazione asseverata, dell’Attestato di Prestazione Energetica che dell’attestato relativo al rischio sismico. Per quel che riguarda l’efficienza energetica, una volta redatta, l’attestazione deve essere inviata all’ENEA tramite i canali telematici abilitati. Per l’attestazione sul rischio sismico, invece, è necessario che i tecnici rilascino l’asseverazione conforme alle Linee guida in materia formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infine, va ricordato come la responsabilità dei tecnici riguardi anche la cessione del credito e lo sconto in fattura. Infatti, i tecnici avranno l’obbligo di verificare ed attestare la congruità delle spese in relazione ai lavori eseguiti ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale.

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Alla stregua della pur rapida osservazione svolta del quadro delle molteplici e variegate prestazioni richieste alla categoria dei tecnici certificatori energetici, si può rilevare e concludere che altrettanto ampio ed impegnativo è lo spettro delle responsabilità professionali loro ascrivibili.

Per l’effetto, appare tanto utile quanto necessario per il certificatore energetico apporre la massima attenzione operativa – sia nella fase della preventivazione che in quella della esecuzione della prestazione – non tanto al tempo che si impiega nella redazione materiale del certificato quanto piuttosto alla scrupolosa effettuazione del sopralluogo come alla puntuale rilevazione delle misure richieste.

Solo in questo modo si consegue il migliore risultato dovuto al committente (il rilascio di un attestato completo, corretto ed incontestabile) oltre che l’incremento della considerazione e dell’onorabilità, presso i terzi, della categoria tutta dei tecnici certificatori energetici.

Professionisti / Geometri: rischi e “castighi” per il geometra scorretto

Con il presente commento – che fa seguito al precedente riguardante il Titolo III (Della prestazione) del Codice di Deontologia Professionale dei Geometri – concludiamo l’analisi del testo con l’esame del Titolo IV (Sanzioni disciplinari).

È di palmare evidenza che le ultime norme del Codice sono dedicate alla materia prettamente disciplinare, ossia alle misure sanzionatorie che l’ordinamento professionale ha approntato sia in funzione di deterrente contro i comportamenti non deontologicamente corretti, che in funzione di punizione da irrogare nel caso di accertata violazione dei canoni della deontologia professionale.

Vale la pena rammentare che la deontologia è rappresentata da quel complesso di regole di condotta che devono essere rispettate nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale, necessario a tutelare la professione stessa, a proteggere i consumatori e tutti coloro che entrano in contatto con il professionista. La deontologia “professionale” può definirsi come l’insieme dei principi e delle regole di condotta che un determinato gruppo professionale si autoimpone e che deve osservare nell’esercizio della sua attività professionale.

La deontologia deriva direttamente dall’ordinamento giuridico professionale dal quale riceve il fondamentale avallo normativo ed è finalizzata a regolamentare i comportamenti ed a salvaguardare la professionalità dei suoi iscritti.

Le norme che disciplinano la deontologia di una professione non sono espressione di istanze corporative ma, al contrario, strumento del pubblico interesse al corretto esercizio della professione. Pertanto, le norme che presiedono alla deontologia della categoria professionale dei geometri si coniugano, quindi, con la tutela del pubblico interesse ad un idoneo, qualificato e corretto esercizio della professione e sono finalizzate al corretto esercizio della professione per la tutela dell’interesse pubblico.
Sia sufficiente richiamare una recentissima conferma fornita dalla Suprema Corte di Cassazione: “L’esercizio del potere disciplinare è previsto, quindi, a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l’organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati, anche nel caso in cui sia intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l’incolpato e il suo assistito” (Cass., sez. un., 27 ottobre 2020, n. 23593).

Come abbiamo ricordato anche nei precedenti interventi, le norme di deontologia professionale dei geometri sono “contenute” nel Codice Deontologico, il documento principe che racchiude l’insieme delle norme deontologiche, ossia le regole di condotta che un gruppo professionale deve necessariamente rispettare nell’esercizio della propria professione.
Il Codice Deontologico, configurandosi come una emanazione dell’etica e della morale di una determinata categoria professionale in un definito periodo storico, è soggetto, come l’etica e la morale, a cambiamenti e modificazioni nel corso del tempo a seconda dell’evolversi del contesto culturale, sociale ed economico.
Gli organismi professionali – tra cui quello dei geometri – si sono dati, nel tempo, regole comportamentali valide per tutti gli appartenenti a quella categoria professionale apportatrici di una responsabilità disciplinare, la cui trasgressione implica l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Titolo V del codice: tipologie delle sanzioni disciplinari

Il Titolo IV del Codice in esame comprende un solo articolo (il 27), che prevede quanto segue: “Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della sanzione commessa, sono: a) l’avvertimento; b) la censura; c) la sospensione; d) la cancellazione.

Per completezza di esposizione, ricorderemo a questo punto che l’art. 11, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, prevedeva e prevede che “Le sanzioni disciplinari che il [collegio di disciplina] può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione, sono: l’avvertimento; la censura; la sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; la cancellazione dall’albo.

Le due norme (sia quella legale che quella deontologica) fotografano e sintetizzano quali siano le conseguenze disciplinari della eventuale violazione dei precetti deontologici. L’inadempimento del libero professionista ai propri obblighi professionali (tra cui anche l’osservanza delle regole deontologiche) configura infatti una responsabilità che può essere civile, penale e disciplinare, in relazione ai diversi precetti violati.
Infatti, un medesimo fatto può essere valutato sotto diversi profili e determinare una responsabilità civile, secondo i criteri fissati dalle leggi civili, una responsabilità disciplinare, quando vi è stata violazione dei principi deontologici, e persino una responsabilità penale, quando l’omissione o la negligenza siano state intenzionalmente realizzate (ad es. ponendo in essere una condotta mossa dalla volontà di realizzare un patrocinio infedele, sleale e comunque lesiva degli interessi del proprio committente).

I provvedimenti disciplinari e i principi giuridici che regolano la loro irrogazione

Tutto ciò posto, per rimanere all’esame dei canoni del Codice Deontologico, eviteremo di sconfinare nella descrizione del procedimento (disciplinare) che consente la irrogazione delle sanzioni secondo diritto ed in modo garantito per i potenziali responsabili e ci atterremo all’esame dei provvedimenti disciplinari e dei principi giuridici che regolano la loro elaborazione ed irrogazione.

Orbene, con riguardo alle quattro tipologie delle sanzioni disciplinari previste dal Codice Deontologico, valga quanto segue.

  1. Avvertimento. L’avvertimento consiste nella esplicitazione all’incolpato delle condotte opinabili o disdicevoli compiute, con relativa esortazione a non reiterarle. Esso è comunicato con lettera raccomandata del Presidente del collegio di disciplina.
  2. Censura. La censura si invera anch’essa nella rappresentazione delle mancanze commesse dal professionista, accompagnate da una formale nota di biasimo. Essa è notificata all’iscritto per mezzo dell’ufficiale giudiziario.
  3. Sospensione dall’esercizio della professione. La sospensione determina la cessazione (a tempo determinato) dell’attività professionale in corso ed essa non potrà essere comminata per una durata maggiore di sei mesi e sarà sempre notificata a mezzo di ufficiale giudiziario. Preme precisare che la sanzione (della sospensione) acquisterà efficacia nei confronti del professionista sanzionato soltanto con la effettiva comunicazione della medesima. Ciò appare quanto mai corretto proprio alla luce del principio in base al quale una incisione così forte della sfera giuridica dei destinatari richiede la piena conoscenza e collaborazione dei medesimi soggetti.
  4. Cancellazione dall’albo professionale. Come la sospensione, anche la cancellazione dall’albo comporta la cessazione dall’esercizio della libera professione. Anch’essa dovrà essere notificata all’interessato per mezzo dell’ufficiale giudiziario. In ogni caso, spicca la maggior gravità della sanzione in questione, in quanto essa non è circoscritta ad un lasso di tempo determinato ma, viceversa, è a tempo indeterminato. Si rammenti infine che chi è stato cancellato dall’albo può chiedere di esservi nuovamente ammesso. Tuttavia, la nuova iscrizione presuppone che siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione e che siano trascorsi più di due anni dall’originario provvedimento sanzionatorio (art. 14, commi 1 e 3, R.D. n. 274/29).

Criteri-guida dell’Organo disciplinare nella comminazione delle sanzioni

Possiamo infine soffermarci su alcuni principi a cui l’Organo disciplinare dovrà uniformarsi e/o ispirarsi per la migliore valutazione degli addebiti contestati al professionista incolpato e per la comminazione di sanzioni disciplinari giuste e legittime.

  1. In primis, possiamo evidenziare la rilevanza ed essenzialità della cd. motivazione del provvedimento disciplinare. Infatti, la decisione dell’Organo di disciplina dovrà essere sempre adeguatamente motivata. A tal proposito, si rammenta che l’obbligo di motivazione del provvedimento (amministrativo) disciplinare potrà ritenersi assolto quand’anche la decisione ne appaia apparentemente sprovvista, purché la documentazione raccolta con l’istruttoria contenga elementi sufficienti ed univoci dai quali si possano ricostruire le concrete ragioni della determinazione assunta. Per l’effetto, il provvedimento disciplinare potrà ritenersi idoneamente motivato anche a fronte di un rinvio (contenuto nel provvedimento medesimo) alla relativa deliberazione del Collegio di disciplina ovvero (anche tramite quest’ultima) ai documenti istruttori.
  2. In secondo luogo, giova rammentare che proprio la norma sulle sanzioni disciplinari del Codice Deontologico (art. 27) prevede anche che “Tali sanzioni (siano) da applicare in misura proporzionale alla gravità della sanzione commessa”. Il principio fondamentale della proporzionalità è uno dei criteri-guida a cui l’Organo disciplinare deve sempre informare la propria azione nella valutazione delle condotte sottoposte al suo giudizio. In base a tale principio, non dovranno essere adottati provvedimenti eccessivamente gravi in caso di infrazioni, per contro, ritenute di lieve entità.
    Sul punto specifico, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono al “giudice” disciplinare il potere di individuare, secondo i fatti del caso specifico, la gravità dell’infrazione stessa. Il Collegio di disciplina provvederà pertanto all’applicazione di una sanzione disciplinare adeguata al caso concreto, avuto riguardo alla sfera soggettiva del responsabile, alla sua intenzionalità e/o consapevolezza di ledere gli interessi altrui, alla reiterazione o meno dei comportamenti oggetto d’indagine, alla capacità offensiva della sua condotta nei confronti del committente e/o dei terzi, alla lesività dell’immagine della categoria ecc.
  3. Un ulteriore fondamentale criterio che deve ispirare l’azione di chi esercita il potere disciplinare è quello dell’attenzione proprio alla recidività del soggetto incolpato, ossia alla ricaduta del professionista nella commissione di infrazioni disciplinari. L’Organo giudicante dovrà pertanto valutare con estrema attenzione la mancanza o la sussistenza di precedenti disciplinari e, in tal caso, la loro risalenza nel tempo, la connessione o meno con la nuova infrazione, ecc. Alla luce di una approfondita disamina del caso concreto e della eventuale recidività dell’autore, l’Organo potrà applicare sanzioni via via più gravi in virtù del cd. principio della gradualità.
  4. Per l’effetto, strettamente connesso alla recidività dell’autore dell’illecito disciplinare opera l’altro criterio cui il Consiglio di disciplina deve attenersi, che è appunto quello della gradualità. In base a tale principio, sarà possibile applicare per infrazioni disciplinari dello stesso tipo sanzioni di importanza via via crescente.
    Pertanto, ancora una volta, in virtù del principio generale del favor rei, l’Organo disciplinare dovrà, nell’individuazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari, disporre ed avvalersi di doti di buon senso ed equità.
  5. Può accadere infine che il medesimo tipo di infrazione venga commesso da vari professionisti ovvero che più professionisti siano coinvolti nello stesso comportamento disciplinarmente rilevante. La soluzione più semplice potrebbe essere quella di applicare la medesima sanzione a tutti i professionisti responsabili. Tuttavia, prudenza e saggezza vogliono che, alla luce dei principi di recidività, proporzionalità e gradualità appena esaminati, vi sia la possibilità, per non dire l’obbligo, di diversificare la sanzione in funzione proprio dei comportamenti in precedenza tenuti dai vari professionisti incolpati. E tale valutazione non dovrebbe essere limitata ai comportamenti disciplinarmente rilevati e sanzionati in precedenza ma anche a tutto l’excursus professionale, ben più complesso e pregnante, del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare.

La deontologia del geometra nello svolgimento del suo incarico

Con il Titolo III (Della prestazione), che si compone di cinque sezioni dedicate a tutti gli aspetti che regolano lo svolgimento dell’incarico del geometra libero professionista, viene analizzata e regolamentata principalmente la condotta che il professionista deve porre in essere sia nei confronti del committente, sia nei confronti di soggetti esterni, come uffici, enti e istituzioni con i quali entra in contatto e si relaziona.

La prima sezione del Titolo III è dedicata all’“incarico” e analizza il tipo di rapporto che viene concluso fra il professionista ed il suo committente.

Con l’art. 18 il Codice pone alla base del rapporto professionale tra geometra e cliente, che dev’essere anzitutto personale e fiduciario, principi di trasparenza ed onestà. Il geometra – rammenta la norma – conclude con il committente una prestazione d’opera intellettuale.

Si prosegue con il principio di libera scelta del committente in relazione all’attribuzione dell’incarico da affidare al geometra e con il dovere di astensione di quest’ultimo da qualsiasi comportamento volto ad influire su tale facoltà del committente (art. 19).

Connesso al principio di libera scelta del committente è il principio della libera determinazione del compenso tra le parti, che tuttavia deve avvenire nel rispetto di un criterio di adeguatezza dell’onorario all’importanza dell’opera commissionata (art. 20). Tale canone deontologico è tra i più rilevanti e delicati di quelli che regolano i rapporti professionista-committente: esso, infatti, se da un lato assicura e garantisce la massima libertà alle parti del rapporto contrattuale nella individuazione della misura del compenso del professionista (e per l’effetto anche la facoltà del committente di richiedere una “scontistica” di suo comodo), dall’altro impone all’iscritto di non accettare il “gioco al ribasso” che la committenza (specie se contrattualmente più solida) spesso esercita ed, anzi, di esigere un accordo economico che rispetti la dignità del prestatore d’opera intellettuale e la rilevanza del servizio reso.

Tra i fondamentali principi che informano lo svolgimento dell’incarico, vi è soprattutto quello della fiducia. Esso è fondato sugli obblighi di buona fede, correttezza, lealtà, trasparenza e veridicità della comunicazione del professionista verso il suo assistito. L’eventuale scelta del geometra di avvalersi di collaboratori o dipendenti non farà mai venire meno la connotazione personale caratterizzante la sua prestazione professionale (art. 21). L’ultimo comma dell’articolo dovrebbe essere pleonastico ma, poiché presente, di tutta evidenza si deve ritenere che esso abbia una giustificazione ed uno scopo. Infatti, detto precetto impone l’assoluto divieto, in capo al geometra, di avvalersi di collaboratori che esercitino la professione in maniera abusiva. Pare un eccesso di zelo la formulazione di una simile raccomandazione ma v’è da pensare che il legislatore del Codice deontologico abbia avuto fondati motivi per inserirla. Per cui, è bene rammentare a tutti che la fattispecie è pacificamente vietata e quindi deontologicamente sanzionabile.

Si prosegue con un canone di massima rilevanza e responsabilizzazione degli iscritti, che potremmo definire di onestà intellettuale. Ossia, quello che prevede l’obbligo per il professionista di riconoscere il perimetro delle proprie competenze ed, in caso di difetto di una competenza adeguata, di declinare gli incarichi in materie ed argomenti non di sua sufficiente conoscenza. In ogni caso, si prevede che il geometra, ad incarico accettato, in caso di sopravvenuta difficoltà d’esecuzione, ha il diritto ed il dovere di approfondire la sua formazione nonché di chiedere la “supervisione agli organi di categoria” competenti. La stessa norma, infine, prescrive il divieto per il professionista di farsi condizionare, nello svolgimento dell’incarico, da sollecitazioni o interessi personali di soggetti esterni volti a ridurre o annullare il contenuto intellettuale della prestazione per favorire l’economicità della stessa (art. 22).

***

Nella seconda sezione, rubricata “dello svolgimento e formazione continua”, con l’art. 23 il Codice prescrive per il professionista due ulteriori obblighi:

  1. a) di osservanza dello standard di qualità sancito dal Consiglio Nazionale da osservare durante l’esecuzione della prestazione;
  2. b) di continuo aggiornamento della propria preparazione professionale, attraverso attività di informazione e formazione, così come previste dal Consiglio Nazionale.

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Nella terza sezione, l’art. 24 istituisce per il geometra anche il canone dell’obbligo di osservanza del segreto professionale. Difatti, il geometra ha il dovere di non divulgare le informazioni acquisite durante l’assolvimento del mandato professionale ed in funzione di questo. In particolare, tale riservatezza deve essere rigorosamente mantenuta sia durante lo svolgimento dell’incarico, sia nella fase successiva al suo compimento.

Lo stesso articolo, poi, estende il dovere di riservatezza anche ai collaboratori, ai praticanti ed ai dipendenti del professionista, il quale è tenuto ad adottare ogni misura necessaria a conseguire tal fine e, in caso di violazione di tale obbligo, rimane personalmente garante e responsabile verso il suo cliente.

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Nella quarta sezione, all’art. 25, il Codice regolamenta il rapporto del professionista con soggetti esterni, terzi rispetto al rapporto con la committenza. Alla base delle succitate relazioni, che si instaurano con Uffici Pubblici e Istituzioni, vigono il principio di indipendenza e quello di rispetto delle relative funzioni ed attribuzioni.

In particolare, vengono in considerazione i seguenti precetti:

  1. a) rispettare le funzioni alle quali sono adibite le persone fisiche con cui si entra in contatto;
  2. b) astenersi dall’utilizzare in modo interessato la collaborazione dei dipendenti delle PP.AA. ed evitare di trarre vantaggio dai rapporti personali instaurati con i medesimi.

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Infine, la quinta sezione disciplina i rapporti con i committenti.

La norma di cui all’art. 26 del Codice si apre con un precetto di carattere generale, che appare un invito al professionista a mantenere sempre una informazione ampia e dettagliata verso il proprio cliente, senza reticenze, resistenze o artifizi. Potremmo definirlo un obbligo di massima trasparenza.

Nello specifico, si precisano i seguenti doveri:

  1. a) concordare e precisare l’oggetto dell’incarico ed i limiti della prestazione pattuita;
  2. b) in caso di più parti coinvolte, informare i committenti sull’eventuale sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o concomitanti che possano influire sul consenso alla prosecuzione dell’incarico stesso;
  3. c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti dell’incarico ricevuto;

d) astenersi dall’assumere un incarico professionale che possa essere in contrasto con le risultanze di una prestazione già svolta, anche al fine di evitare di provocare un danno al precedente committente.

Geometri / La deontologia come faro necessario nei comportamenti del geometra

Con il presente commento – che fa seguito al precedente già dedicato al tema della deontologia nella professione del geometra – intendiamo soffermarci sul Titolo II (Della condotta) del Codice di Deontologia Professionale dei Geometri.

In sintesi, il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; inoltre, è riservata grande attenzione e dovizia di precetti ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

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In particolare, la prima sezione del Titolo II è dedicata ai “valori sociali” e si apre con la impegnativa dichiarazione secondo cui il geometra deve ispirare la propria condotta a principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità e deve evitare ogni possibile interferenza tra professione ed affari personali (art. 6).

Si prosegue con l’ulteriore obbligo del professionista (art. 7) di coltivare accuratamente il proprio aggiornamento professionale, senza dimenticare che altro precetto (di cui al precedente art. 4) impone che il geometra espleti il proprio incarico “con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell’incarico”.

Tra i fondamentali canoni deontologici che regolano il corretto agire del geometra vi è anche quello (art. 9) di prestare un’adeguata garanzia per i danni che il professionista possa eventualmente provocare nell’esercizio della propria attività professionale, mediante accensione di specifica polizza assicurativa. In questo caso, come in altri, il Codice Deontologico ha anticipato il legislatore, il quale, solo con il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, conv. in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha imposto l’obbligo legale per tutti professionisti di dotarsi di apposita assicurazione di copertura del rischio da danni professionali.

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Nella successiva sezione, si analizza e si disciplina il comportamento del geometra in tema di possibile concorrenza sleale, imponendo come canone generale di ispirazione per il geometra l’astensione dal porre in essere atti di concorrenza sleale.

In tal caso (art. 10), il Codice – con diversa tecnica redattrice del precetto deontologico rispetto ai principi generali – configura le singole fattispecie di sleale concorrenza, indicando:

  1. a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta o irregolare documentazione;
  2. b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi di intermediari;
  3. c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della Categoria.

Con l’art. 11, il Codice norma la fattispecie del geometra pubblico dipendente, il quale può svolgere la doppia attività se soddisfa i seguenti requisiti: ossia a) se in rapporto di lavoro a tempo parziale con la P.A.; b) se rispetta i limiti discendenti dal rapporto d’impiego con l’amministrazione di appartenenza; c) se si astiene dall’avvalersi della propria posizione privilegiata per trarre vantaggi per sé o per altri; d) se comunica al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è impiegato e le eventuali variazioni nel tempo.

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Nella terza sezione, all’art. 12, il Codice regolamenta il rapporto del professionista con la pubblicità, sancendo il cd. obbligo di informazione veritiera e precisando che il geometra può avvalersi della pubblicità informativa purché questa sia improntata a soddisfare l’interesse del pubblico.Tale informazione, pertanto, potrà riguardare le caratteristiche, i risultati ed il compenso della sua prestazione professionale, oltre che le specializzazioni possedute.

È di tutta evidenza che la pubblicizzazione dei costi della prestazione deve essere ispirata a criteri di trasparenza e veridicità, con specificazione analitica dei contenuti della prestazione, delle spese, delle anticipazioni e degli onorari. È severamente vietato un uso ingannevole della pubblicità.

La norma deontologica, come già in altri casi, ha anticipato quella civilistica che, solo con l’art. 4 del DPR n. 137/2012, ha delineato la fattispecie come segue: “È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”, statuendo, al co. 2, che “La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

Pertanto, alla luce delle attuali norme disciplinari, si può dedurre che il geometra ha facoltà di utilizzare la rete internet ma, comunque, per fornire informazioni la cui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. Si ritiene opportuno che, nel caso di utilizzo del web, il professionista – che abbia pubblicato il proprio sito, blog, ecc. – comunichi l’indirizzo del sito internet al Consiglio del Collegio, il quale, in tal modo, ha la possibilità di effettuare eventuali controlli sulla correttezza delle informazioni ivi pubblicate, la continenza delle modalità e delle tecniche di comunicazione, insomma del rispetto delle norme deontologiche anche sul web.

***

Nella quarta sezione si analizzano i rapporti con i colleghi, anche questa volta con la preziosa tecnica della esplicitazione delle singole fattispecie rilevanti, esemplificatrici del principio generale.

Infatti, se è vero che, per l’art. 13 del Codice, il geometra deve comportarsi sempre secondo “principi di correttezza, collaborazione e solidarietà”, in concreto si elencano i più frequenti casi di violazione dei predetti principi:

– se si omette di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;

– se si esprimono, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato o sul comportamento del collega, non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione;

– se si prosegue l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo;

– se non si assumono le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato;

– se si ostacola in qualunque modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio;

– se ci si sottrae volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi.

Non solo. Qualora nell’esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, il geometra deve darne immediata notizia al Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo di conciliazione.

***

Con la quinta sezione e l’art. 15 si disciplinano i rapporti con il Consiglio del Collegio.

In particolare, il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva, in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.

Il geometra deve altresì:

– comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo;

– informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria;

– segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria;

– rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza.

Con riguardo al geometra che sia divenuto componente del Consiglio di un Collegio provinciale o circondariale o componente del Consiglio Nazionale, il canone deontologico n. 16 prevede che egli debba adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell’interesse degli iscritti.

***

Infine, nella sesta sezione del titolo II, qui in analisi, sono normati i rapporti con i praticanti.

Così, all’art. 17 del Codice, si precisa che il geometra è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte del tirocinante nell’ambito della pratica professionale.

In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché – ricordiamocelo sempre – dei principi di deontologia professionale.

Deontologia / Sul codice deontologico dei geometri, la sua funzione ed il ruolo dell’ordine professionale

Il Codice di Deontologia Professionale dei Geometri è stato varato dal Consiglio Nazionale dei Geometri con Delibera consiliare del 5 aprile 2007, n. 5, pubblicata sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007.

Anche il codice deontologico dei geometri, come quello di tutti gli altri ordini professionali, vuole essere fondamentalmente un codice “morale” e comportamentale che presiede al corretto svolgimento dell’attività professionale della categoria.

Un codice “morale” contiene i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte individuali, il modo di essere dell’uomo e la sua condotta rapportata al bene e al male, a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, a ciò che è corretto e a ciò che non lo è.

Traslando il concetto al mondo delle professioni, la deontologia diventa l’espressione dell’etica professionale, di cui si cura di articolare obblighi e doveri rispetto ai soggetti terzi, rispetto alla professione stessa, nonché rispetto agli altri professionisti.

Si può pertanto affermare che la deontologia professionale rappresenti l’insieme codificato degli obblighi cui devono attenersi i professionisti (intesi come soggetti operanti nell’ambito di una specifica professione), nell’esercizio delle loro attività e tende quindi a regolamentare quei comportamenti assunti dai singoli professionisti nello svolgimento degli incarichi professionali.

La deontologia, insomma,ha il compito e l’ambizione di prescrivere i “doveri” che ogni professionista si è assunto verso la collettività, il committente e le istituzioni nell’istante in cui inizia il suo percorso professionale.

In sintesi, potremmo dire che una condotta deontologicamente ispirata è tutto ciò che differenzia un professionista da un semplice operatore di settore.

L’appellativo di “professionista”, senza un codice che ne regolamenti i comportamenti, non avrebbe la stessa efficacia, ossia la stessa garanzia che dietro un professionista vi è sempre una adeguata dose di professionalità e responsabilità.

Comprendere oggi, in primis per il professionista,il significato di codice deontologico, inteso come corpus normativo, seppure meta-giuridico, che regolamenta la sua vita professionale ed i suoi comportamenti quotidiani non è agevole e non è neanche una acquisizione definitiva ma una esperienza dinamica ed in continua evoluzione.

Il mutamento del contesto sociale, il tumultuoso sommovimento normativo, l’ampliamento delle prospettive tecniche e scientifiche, le aspettative che da queste discendono sono tutti elementi che determinano e pretendono mutamenti comportamentali da parte del professionista, dei suoi committenti, delle pubbliche amministrazioni, ecc. che, a loro volta, producono vere e proprie modifiche di orientamento nei modi di interpretare l’esercizio della professione.

Appare, pertanto, sempre più evidente la necessità di assicurare la presenza ed un rinnovato ruolo, all’interno di una società che evolve, di professionistiche, in modo responsabile e deontologicamente corretto, siano in grado di rispondere a queste nuove istanze.

***

L’ordine professionale, depositario della funzione di guida deontologica ed istituzionalmente deputato a costituire un trait d’union tra professionisti e società, vede oggi arricchito di ulteriori significati il suo tradizionale ruolo.

Punto nodale, quindi, delle funzioni ordinistiche sin dall’origine è la individuazione e la cura della deontologia della professione.

I codici di deontologia professionale, sin da epoche remote, costituiscono guide comportamentali, dirette a specifiche categorie di soggetti, in cui confluiscono principi etici, norme morali e regole comportamentali.

Principi tutti non immutabili ma che evolvono con l’evoluzione delle problematiche e con il mutare dei costumi sociali e che proprio da queste capacità di adeguamento ai mutamenti socio-culturali traggono la loro legittimazione e la loro rilevanza esterna.

Compito istituzionale dell’ordine professionale è quello di assicurare l’adeguamento delle regole deontologiche alle esigenze della società e di garantire l’adesione dei professionisti alle regole deontologiche stesse, nonché di assicurarne il rispetto e, se del caso, di reprimere gli eventuali abusi, irrogando le sanzioni disciplinari previste nel caso di violazione di tale apparato normativo.

Nella affermazione di questi principi ispirati ai basilari valori del rispetto della dignità della persona, nella capacità di tutelare i principi costitutivi della dignità della professione, nell’impegno di garantire il decoro professionale degli iscritti e di mantenere alla professione un fondamentale ruolo sociale, si sostanzia la legittimazione dell’ordine professionale e il significato della sua presenza nel tessuto sociale.

Così, come nel caso degli altri ordini professionali, tra i compiti istituzionali dell’ordine professionale dei geometri è ben individuato il compito-obbligo di verifica deontologica della professione fin dalla legge istitutiva.

Infatti, già ai sensi dell’art.11 del R.D. n. 274/29, erano previste e individuate “le pene disciplinari che il [Collegio] può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione…”.

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Ora, venendo ad osservare più dappresso il Codice Deontologico dei Geometri, va detto che esso è finalizzato ad individuare e sancire le condotte a cui gli iscritti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali dell’etica professionale.

Le norme deontologiche, pertanto, sono volte ad assicurare che l’esercizio della professione del geometra avvenga secondo canoni di “correttezza, decoro e dignità” (cfr. Introduzione Codice)e a garantire che il comportamento dei professionisti non pregiudichi gli interessi dei terzi (committenti, colleghi, istituzioni, ecc.) e favorisca lo sviluppo della società.

Le norme del codice deontologico integrano canoni di comportamento, alias regole di condotta, che rispondono ai principi generali dell’ordinamento professionale.

L’ordinamento professionale assegna all’ordine professionale (da intendersi in senso generale, ora non più specificamente al Consiglio del Collegio ma al Consiglio distrettuale di Disciplina) il compito-obbligo di assicurare il rispetto della “deontologia” professionale attraverso l’esercizio del cd. potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo.

L’obiettivo che si è inteso perseguire con la predisposizione e l’adozione di un codice deontologico unico nazionale dei geometri è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria.

Il Codice di Deontologia Professionale dei Geometri si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

– Titolo I: dei principi generali;

– Titolo II: della condotta;

– Titolo III: della prestazione;

– Titolo IV: sanzioni disciplinari;

– Titolo V: disposizioni finali.

Il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; inoltre è riservata grande attenzione e dovizia di precetti ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il titolo III concerne gli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra quotidianamente entra in relazione.

Il titolo IV è riservato all’apparato sanzionatorio previsto dall’ordinamento professionale, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del Codice Deontologico.

***

Le regole di deontologia professionale – di cui alle singole clausole del Codice Deontologico dei Geometri- costituiscono le linee-guida dello statuto comportamentale del geometra ed individuano altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

Ma l’osservanza dei singoli canoni comportamentali, ivi previsti, non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati nel Codice.

Infatti, il comportamento del geometra è suscettibile di valutazione e, per l’effetto, di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro, la probità e la dignità della sua categoria (artt. 3 e 5 Codice): ossia, non è necessario integrare la violazione di uno specifico precetto tipizzato nel Codice ma è sufficiente che la condotta del professionista leda la reputazione sociale della categoria e dell’istituzione cui appartiene per essere oggetto di evidenza disciplinare e, potenzialmente, meritevole di sanzione.

In buona sostanza, il comportamento illecito del professionista perseguibile disciplinarmente non consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge (civile o penale) e neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dai singoli precetti del Codice Deontologico, potendo essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia professionale, anche comportamenti atipici, ovverosia non tipizzati e non previsti (o neppure prevedibili) nella precettistica del Codice.

Anche il canone di cui all’art. 8 del Codice Deontologico dei Geometri sancisce i principi fin qui evidenziati: “Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della categoria”.

Cassazione / Ancora sulla responsabilità dell’appaltatore e del progettista

Con la sentenza n. 16323 del 21 giugno 2018 la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sull’annosa questione della responsabilità solidale dell’appaltatore e del progettista.

La fattispecie in oggetto riguarda una controversia che ha origine dalla costruzione non a regola d’arte di un’opera con precise caratteristiche tecniche. Il committente aveva richiesto all’appaltatore l’edificazione di un muro di contenimento ed il secondo aveva richiesto l’intervento di un professionista per la progettazione e per la direzione dei lavori. Con il trascorrere degli anni, il muro aveva mostrato segni di cedimento; a tal proposito, veniva disposto un accertamento tecnico preventivo a carico del direttore dei lavori/progettista, nonché nei confronti dell’appaltatore. L’accertamento tecnico preventivo metteva in luce i difetti di costruzione del muro di contenimento.

Successivamente, in seguito ad un accordo transattivo tra il committente e l’appaltatore, il primo agiva in giudizio nei confronti del solo progettista/DL. In primo grado veniva condannato il progettista/DL al risarcimento integrale del danno così come quantificato dal CTU, somma a cui veniva sottratto l’importo oggetto d’accordo ai sensi dell’art. 1304 c.c. tra appaltatore e committente. In secondo grado, la Corte d’Appello confermava in toto la decisione del Tribunale.

Diversamente da quanto deciso nelle fasi di merito, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la transazione tra il committente e l’appaltatore non riguardasse la sola quota di spettanza dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1304 c.c. e che, pertanto, il progettista/DL poteva avvalersi della transazione di cui sopra, in quanto trattavasi di obbligazione solidale ed il professionista non era tenuto al risarcimento poiché l’intero debito era da intendersi ricompreso nella cifra pagata dall’appaltatore al committente.

In conclusione, il ricorso del progettista/DL viene accolto, la domanda risarcitoria promossa dal committente è rigettata ed il debito estinto, fin dal giudizio di merito, in ragione della transazione conclusa con l’appaltatore ed in applicazione dell’articolo 1304 c.c.

Estraendo i principi dalla sentenza in esame, rileviamo quanto segue:

“L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è infatti obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. In mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite al direttore dei lavori”.

“… Il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell’opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall’opera realizzata non a regola d’arte in conformità dell’errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla funzione di contenimento), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell’opera a regola d’arte, perché ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, né è un danno conseguente all’illecito” (Cass. Civ. Sentenza 21 giugno 2018 n. 16323).

 

Sulla responsabilità dell’appaltatore (Cass. ord. n. 23594/2017 e sent. n. 1981/2016).

Con la firma dell’incarico, l’appaltatore ha il dovere di controllare e di comunicare al committente le eventuali problematiche che possono sorgere nella realizzazione dell’opera commissionata. L’appaltatore deve verificare che, anche nell’ipotesi in cui l’opera sia stata affidata ad altri professionisti, abbia le caratteristiche richieste dal committente e sia stata eseguita ad opera d’arte. In assenza di tale controllo, trattandosi di un’obbligazione di risultato, l’appaltatore ne risponderà solidalmente con gli altri eventuali professionisti incaricati alla realizzazione dell’opera. L’appaltatore potrà essere esonerato da tale tipo di responsabilità solo nel caso in cui abbia dimostrato sin dall’inizio il proprio dissenso e che l’esecuzione sia stata comunque voluta da parte del committente, che si è assunto tutti i rischi.

 

Sulla responsabilità del progettista.

Il progettista potrà rispondere della sola errata progettazione ed esclusivamente con riguardo all’esecuzione dell’opera progettata. Non risponderà dei costi di esecuzione dell’opera a regola d’arte, quando non rientra nell’oggetto dell’incarico pattuito e non è un danno conseguente ad un illecito. Viceversa, si accorderebbe al danneggiato un vantaggio indebito in violazione dell’art. 2041 cc, consistente nell’ottenere un quid pluris, rispetto alla situazione antecedente, venendo a fruire gratuitamente della realizzazione dell’opera.

 

Sulla responsabilità solidale tra l’appaltatore e progettista/direttore dei lavori (Cass. sent. n. 3651/2016; SS. UU. sent. n. 30174/2011; Cass. sent. n. 23418/2016).

I Giudici di Piazza Cavour ritengono, infine, che sia pacifica la responsabilità solidale quando le voci di danno sono comuni ad entrambe le parti e si ha un unico evento dannoso imputabile a più soggetti che con più azioni od omissioni hanno concorso al verificarsi dell’evento.

Pertanto, come nel caso analizzato nella sentenza in esame (21 giugno 2018 n. 16323), nell’ipotesi di accordo transattivo ex art. 1304 c.c. intercorrente tra il committente ed uno degli obbligati in solido (nella specie, appaltatore), bisogna preventivamente accertare se la transazione riguarda l’intero debito o solo una quota di uno dei condebitori.

Se la transazione riguarda l’intero debito, gli altri debitori potranno profittarne ed ottenere l’estinzione del debito anche nei loro confronti.

Equo compenso per i professionisti

Primo argine di fronte alla vis contrattuale dei cd. committenti forti

Ad un anno circa dalla introduzione del cd. equo compenso dei professionisti – salutato anche in modo eccessivamente trionfalistico da alcune categorie di professionisti – è arrivato il momento per comprenderne meglio il significato e fare il punto sulla nuova misura.

L’art. 19 quaterdecies del Decreto Legge n. 148/2017 (convertito con legge n. 172/2017), intervenendo sull’art. 13 bis nell’ambito della Legge n. 247/2012, ha legiferato in materia di “equo compenso dei professionisti”, introducendo una autentica novità nel panorama della legislazione in materia ed invertendo, forse, una direttrice di marcia che durava da oltre dieci anni.

Inizialmente, secondo la prima stesura del decreto fiscale 2018, l’equo compenso era riservato solo agli avvocati che eseguono prestazioni per conto di banche, assicurazioni ed imprese.

In seguito, grazie alla approvazione di un emendamento all’art. 19 quaterdecies della legge n. 172/2017 di conversione del decreto, l’applicazione è stata estesa a tutti i professionisti (ovviamente, geometri inclusi), indipendentemente dal fatto che questi siano iscritti o meno ad un ordinamento professionale.

In concreto, il nuovo principio prevede che il compenso per le prestazioni professionali – rese a favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole e medie imprese – con riferimento ai casi delle convenzioni unilateralmente predisposte dalle predette imprese, perché si possa definire “equo”, deve risultare proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione del professionista e conforme ai parametri previsti per i compensi professionali.

Dunque, dalla normativa ora in vigore, si evince che l’equo compenso del professionista deve essere conforme ai parametri indicati dal Regolamento del Ministero della Giustizia – per quel che concerne le professioni legali – e dai Decreti Ministeriali adottati per le altre professioni.

Pertanto, con riguardo alla casistica sopra prevista (contratti standard con cd. clienti forti) non è più sufficiente che, nel determinare il compenso del professionista, si tenga conto dei parametri ministeriali ma è necessario che esso sia proprio conforme” ai predetti parametri. In questo modo, vi è un sostanziale ritorno ai minimi tariffari, considerati questa volta legittimi e compatibili con la regolazione del mercato interno europeo anche sotto il profilo della concorrenza.

Viceversa, per tutto quanto non è stato esplicitamente modificato dalle nuove disposizioni in materia, il legislatore ha ritenuto opportuno che si applichino le disposizioni del codice civile.

Tutto ciò premesso, si comprende come la finalità della citata normativa sia quella di tutelare il professionista nel rapporto contrattuale con i cd. committenti forti, ossia: imprese bancarie, imprese assicurative, grandi imprese, impedendo che si verifichino squilibri tra diritti ed obblighi delle parti, sanzionando con la nullità l’accordo che preveda un compenso non equo per il professionista.

Restano invece esclusi tutti i cd. piccoli imprenditori, ossia le microimprese, le piccole e le medie imprese. Parimenti, figurano esclusi dall’ambito di operatività della norma gli agenti della riscossione.

La nuova disciplina precisa altresì che essa si applichi ai contratti sottoscritti con la Pubblica Amministrazione, ma esclusivamente per gli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della Legge n. 172/2017.

Fermo quanto sopra, nell’ambito di una convenzione tra un professionista ed un committente (tra quelli su elencati) che assicuri correttamente il riconoscimento di un equo compenso, occorre che sussistano tutte le seguenti condizioni:

  • la predisposizione da parte delle imprese di una convenzione unilaterale che disciplini l’attività resa dai professionisti (iscritti agli ordini e collegi) di cui all’art. 1 della legge n. 81/2017;
  • la previsione di un equo compenso nell’ambito della convenzione stessa;
  • l’individuazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • l’esecuzione della prestazione da parte del professionista;
  • il pagamento della prestazione svolta dal professionista;
  • la possibilità di proporre azione di nullità della clausola che non preveda un compenso equo e delle eventuali clausole vessatorie;
  • la possibilità per il Giudice di dichiarare la nullità delle clausole vessatorie e rideterminare il compenso.

Per concludere, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, vengono considerate vessatorie” le clausole, contenute nelle convenzioni in oggetto, che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

In particolare, il comma 5 dell’art. 13-bis della L. n. 247/2012 prevede che si considerano vessatorie le clausole che consistono:

  1. nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  2. nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  3. nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
  4. nell’anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;
  5. nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
  6. nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  7. nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al professionista sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
  8. nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti, o comunque, non ancora definiti o fatturati;
  9. nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Al comma 8 dell’art. 13-bis viene previsto che le clausole definite quali vessatorie sono colpite dalla sanzione della nullità e viene al contempo precisato che il contratto resta valido per il residuo. Inoltre, la nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

Pertanto, ben si evince che la nullità è soltanto parziale poiché, in base a quanto previsto dalla norma, il restante contratto rimane valido e tutela comunque il professionista, rendendo nulla e inefficace soltanto la clausola contra legem.

Il professionista, in tal modo, che abbia fornito la propria prestazione alla grande impresa sulla base di una convenzione con clausole vessatorie potrà fare ricorso al giudice per accertare l’illegittimità della pattuizione.

L’azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole del contratto può essere proposta nei termini della prescrizione prevista dalla legge.

Il giudice, una volta accertata la non equità del compenso o la vessatorietà di una o più clausole, dovrà procedere con la dichiarazione di nullità e per l’effetto con la rideterminazione del compenso del professionista, il quale deve essere equo e deve attenersi ai parametri previsti dai decreti ministeriali adottati per le varie professioni.

In definitiva, non è chi non veda come la normativa in esame comporti una sorta di reintroduzione dei cd. minimi tariffari, ovviamente con riferimento alle mere ipotesi previste nella norma (contratti con i committenti forti), ed è dunque fondata, in primo luogo, sull’esigenza di fornire una tutela ai giovani professionisti che molto spesso si vedono oggetto di condotte poco corrette da parte dei cd. clienti forti i quali, in assenza di vincoli normativi, disponevano di un potere contrattuale tale da essere in grado di determinare compensi gravemente incongrui per i professionisti stessi. Ora, un argine è stato posto. Sta ai professionisti cercare di farlo valere.

Responsabilità professionale del medico. Onere della prova sul sanitario. Principio di prossimità della prova. Non incidenza in materia della Riforma Balduzzi.

Il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento. Infatti, nell’obbligazione di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell’inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. Pertanto in queste obbligazioni in cui l’oggetto è la stessa attività, l’inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione della prestazione, cosicché può senza dubbio ritenersi che la prova sia più “vicina” a chi ha eseguito la prestazione piuttosto che al paziente che l’ha ricevuta; tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell’inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto e che quindi è esigibile che sia quest’ultimo a dimostrare. Tale conclusione non è stata modificata dall’intervento della Legge Balduzzi, la responsabilità del medico ospedaliero – anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 3 Legge n. 189/12 – essendo da qualificarsi come contrattuale.

Tribunale Ravenna, 02 Maggio 2018. Est. Farolfi, R.G.365/2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra T. R. ha evocato in giudizio il dott. B. M. e M. C. Hospital s.p.a. (già S. P. D. Hospital s.p.a.), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’operazione chirurgica correttiva subita al piede dx per alluce valgo + dito “a martello” nell’aprile 2006 che, invece di eliminare un leggero indolenzimento al piede, causava conseguenze invalidanti ed ingravescenti cui seguivano ulteriori ricoveri ed interventi, con grave deterioramento della vita dell’attrice ed un danno permanente del 9%, un lungo periodo di inabilità temporanea, lesione della sua capacità lavorativa specifica di badante e necessità di ricorrere a personale a pagamento per l’assistenza al marito, deceduto nel 2008.

Si è costituito il dott. B., contestando integralmente la domanda attorea, rilevando che lo stesso era stato chiamato in mediazione e quindi evocato in giudizio ad otto anni da un intervento senza che l’attrice si fosse più ripresentata a controlli, dopo le due visite iniziali post operatorie; rilevava altresì la prescrizione della domanda attorea, avendo l’attrice concluso un contratto con l’allora Casa di Cura S. P. D. e configurandosi la responsabilità del medico convenuto a titolo extracontrattuale, ex art. 3 L. Balduzzi, ed in ogni caso l’assenza di nesso causale e di responsabilità. Il convenuto domandava, conseguentemente, il rigetto delle domande attoree e la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa.

Si è altresì costituita la casa di cura privata M. C. Hospital S.p.a., rilevando la presenza di consenso all’atto medico da parte dell’attrice che peraltro era onere del medico acquisire nell’ambito del rapporto libero-professionale instaurato con quest’ultimo, nonché l’assenza di qualunque responsabilità della struttura. La convenuta concludeva per il rigetto delle domande attoree e per la chiamata in causa del medico già convenuto, per essere da questi tenuta indenne e manlevata di qualunque conseguenza negativa, nonché delle proprie compagnie assicuratrici.

Disposta la integrazione del contraddittorio, si è costituita la compagnia A. Assicurazioni s.p.a. associandosi alle difese della casa di cura ed eccependo l’esistenza di un massimale “a consumo” e la presenza di coassicurazione, rilevando che la stessa potrebbe al più rispondere sino all’importo di Euro 500.000 per tutti i sinistri verificatisi fra il 31/12/2003 e 31/12/2008 e solo in secondo rischio (ossia solo per l’eccedenza rispetto a quanto garantito dalla polizza personale) per i medici non dipendenti dalla casa di cura, quale era il dott. M. B., con una franchigia di 750.000 Euro.

Si è così costituita anche la G. I. s.p.a. contestando l’an ed il quantum della domanda attorea e l’estraneità della casa di cura dalla causazione del danno, eccependo l’esistenza di coassicurazione che per la terza chiamata corrisponde ad un 10% del massimale a consumo di Euro 1.000.000 (importo massimo risarcibile di Euro 100.000), e solo in secondo rischio (ossia solo per l’eccedenza rispetto a quanto garantito dalla polizza personale) per i medici non dipendenti dalla casa di cura, quale era il dott. M. B., con una franchigia di 750.000 Euro.

Si è infine costituita anche A. M. s.p.a., compagnia assicurativa del medico convenuto dott. B., aderendo alle difese di quest’ultimo e contestando che la polizza opera soltanto in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall’ente ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell’ente (pubblico o privato) per la sola ipotesi di insolvenza dello stesso, nonché l’inoperatività della garanzia rispetto alla domanda di rivalsa svolta dalla casa di cura nei confronti del sanitario e, in ogni caso, l’inoperatività della polizza per la mancata comunicazione delle richieste risarcitorie già pervenute al momento di accensione del rapporto assicurativo e l’assenza di copertura quanto all’eventuale ipotesi di carenza di consenso informato.

In corso di causa, dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., è stata espletata una CTU medico legale (dep. 24/04/2017 da parte del dott. B.).

La causa è stata infine trattenuta in decisione da questo Giudice all’udienza del 13/12/2017, previa concessione di termini per conclusionali e repliche.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risarcitoria di parte attrice appare fondata, per quanto di ragione, e deve essere accolta alla luce e nei limiti delle seguenti considerazioni.

La C.T.U. espletata in corso di causa, eseguita con corretta metodologia e nel pieno rispetto del contraddittorio, dopo ampia ricostruzione dei dati anamnestici e della “storia” sanitaria della paziente (vds. p. 5 e ss.) ha portato ad evidenziare, mediante argomentazioni scevre da vizi logici e basate sul consulto di altro sanitario specialistico, che l’intervento chirurgico poteva apparire giustificato quale scelta terapeutica e che, tuttavia “sono emerse delle criticità nella materiale esecuzione dello stesso” (p. 22), con una evoluzione post chirurgica espressamente definita come “negativa” (p. 23) e “intimamente correlata ad un inserimento inadeguato dei cerchiaggi, alias errore tecnico” ed ancora la sussistenza di nesso causale “in altri e più precisi termini, la coerente analisi dei dati tecnici a disposizione permette di rilevare come alle avversità (altrimenti evitabili) sopra citate abbia efficientemente concorso una incongrua esecuzione dell’intervento da parte del dott. M. B., rilavando altresì una carenza di valida continuità assistenziale post operatoria. Conclude sul punto il CTU, in modo convincente, che “l’erronea condotta del dott. M. B. si pone come antecedente causale giuridicamente rilevante nel determinismo del successivo e travagliato iter clinico della sig.ra T. R.” (p. 24). Aggiunge il CTU che “seguendo un continuum fenomenologico del tutto coerente, a distanza di circa 2 anni dal duplice e ravvicinato intervento chirurgico la paziente pativa una alterazione anatomo-funzionale dei nervi plantari con sviluppo dei neuromi di Morton al 1° spazio ed al 1° raggio metatarsale, di per sé responsabili di un (ulteriore) 3° intervento per la loro rimozione”.

Il CTU ha risposto in modo coerente alle osservazioni mosse dai CTP di parte, non risultando perciò necessaria la sua chiamata a chiarimenti né, tanto meno, una rinnovazione delle operazioni peritali (vds. p. 26 e ss. dell’elaborato).

Ritiene invece lo scrivente magistrato che il consenso della paziente sia stato reso con modalità sufficientemente informate, tenuto conto che esiste modulo di raccolta del consenso che evidenzia i principali rischi e che, soprattutto, il tenore dell’informazione non può spingersi a descrivere rischi improbabili o esiti infausti di per sé discendenti da una scorretta esecuzione dell’atto sanitario, posto che altrimenti dovrebbe accogliersi un inammissibile ragionamento tautologico per cui ogni volta in cui sia ravvisabile una condotta in qualche misura negligente nell’esecuzione della terapia o dell’intervento chirurgico dovrebbe necessariamente ravvisarsi, al contempo, una omissione informativa. Il che evidentemente non è. Giova aggiungere che la scelta chirurgica in sé non è stata oggetto di critica da parte del CTU, sì che neppure può sostenersi che il paziente avrebbe potuto alternativamente percorrere misure conservative e che, ancora, l’esecuzione dell’intervento è stata preceduta – per quanto affermato dalla stessa attrice – dall’esecuzione nel marzo del 2006 di esame radiografico e da un’ulteriore visita a seguito del quale la paziente è stata certamente informata delle condizioni di salute in cui versava e della necessità dell’intervento e delle sue almeno indicative modalità di esecuzione e rischi. La circostanza che la scelta chirurgica sia poi stata condivisa dal CTU come appropriata al caso (seppure non correttamente eseguita) toglie pregio all’argomento secondo cui una più approfondita informazione avrebbe consentito alla paziente di scegliere altro trattamento terapico.

Pur con tale precisazione, deve perciò ritenersi la sussistenza dell’an debeatur della responsabilità di entrambi i convenuti, in ragione della responsabilità contrattuale su di essi gravante e sul conseguente onere della prova liberatoria dai medesimi non fornito. Tale conclusione di ordine probatorio è stata applicata al campo sanitario dalla nota ed ancora attuale Cass. 28.5.2004, n. 10297, ritenendo che deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento: «Più precisamente, consistendo l’obbligazione professionale in un’obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di distribuzione dell’onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà». Secondo il S.C. porre a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova dell’esatto adempimento della prestazione medica soddisfa la linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova fondata sul principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla. Secondo i giudici infatti, nell’obbligazione di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell’inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. Pertanto in queste obbligazioni in cui l’oggetto è la stessa attività, l’inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione della prestazione, cosicché può senza dubbio ritenersi che la prova sia più “vicina” a chi ha eseguito la prestazione piuttosto che al paziente che l’ha ricevuta; tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell’inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto e che quindi è esigibile che sia quest’ultimo a dimostrare

In diritto, un tale principio ha ricevuto compiuto svolgimento e precisazione – anche per le case di cura private oltre che per i plessi sanitari pubblici – con la nota Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 577, secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

Tanto sulla scorta della seguente condivisibile premessa: “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria. Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto”.

Tale conclusione non è stata modificata, ad avviso dello scrivente, dall’intervento della Legge Balduzzi (mentre il caso non è assoggettabile alle ultime disposizioni della legge Gelli, di riforma della precedente normativa).

Infatti, il Tribunale di Milano, smentendo una interpretazione di detta normativa in chiave “extra contrattuale” ha correttamente ritenuto che: «la responsabilità del medico ospedaliero – anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 3 Legge n. 189/12 – è da qualificarsi come contrattuale … D’altra parte, la presunzione di consapevolezza che si vuole assista l’azione del Legislatore impone di ritenere che esso, ove avesse effettivamente inteso ricondurre una volta per tutte la responsabilità del medico ospedaliero (e figure affini) sotto il solo regime della responsabilità extracontrattuale escludendo così l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 1218 del codice civile, così cancellando lustri di elaborazione giurisprudenziale, avrebbe certamente impiegato proposizione univoca (come per esempio «la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria per l’attività prestata quale dipendente o collaboratore di ospedali, cliniche e ambulatori è disciplinata dall’art. 2043 del codice civile») anziché il breve inciso in commento» (cfr. Trib. Milano n. 13574/2013). Anche altri giudici di merito hanno continuato ad interpretare in chiave contrattuale la responsabilità del sanitario (oltre a quella pacifica dell’ente ospedaliero): in particolare, Trib. Napoli 13.5.2015, Trib. Arezzo 14.2.2013 e Trib. Cremona 1.10.2013. In una delle prime pronunce, Trib. di Rovereto 29.12.2013, ha così affermato: «il legislatore non è intervenuto sulle fonti delle obbligazioni e, in particolare, sull’art. 1173 c.c. il quale individua non solo il contratto e l’atto illecito ma anche ogni atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico; anche le obbligazioni di fonte legale (e non solo quelle di fonte contrattuale) sono disciplinate dall’art. 1218 c.c. e, per effetto della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978) è configurabile un rapporto obbligatorio di origine legale ogni qual volta un paziente si rivolga ad una qualche struttura sanitaria appartenente al servizio per ricevere le cure del caso, indipendentemente dalla conclusione di un contratto in senso tecnico».

Anche Trib. Bari 7.7.2015, ha aderito a questo orientamento, sostenendo che «non si può convenire con l’evoluzione giurisprudenziale seguita all’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 3 L. n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), che avrebbe ricondotto la responsabilità del medico nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, atteso che la norma citata deve intendersi riferita soltanto ai casi di colpa lieve dell’esercente la professione sanitaria che si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; ne consegue che, anche dopo l’entrata in vigore della c.d. Legge Balduzzi, la responsabilità del medico operante in una struttura sanitaria è da qualificarsi come contrattuale».

Tale posizione è stata accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità: «l’articolo 3, comma 1, della Legge n. 189/2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all’esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell’inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di esclude-re l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni» (Cass. n. 8940/2014).

Poiché, come detto, la legge Gelli non è applicabile alla fattispecie in esame, quanto precede appare sufficiente a rigettare l’eccezione di prescrizione avanzata dal dott. B. ed a fondare la responsabilità solidale di entrambi i convenuti. Diverso è, evidentemente il discorso per quanto riguarda la graduazione interna, posta la domanda di manleva svolta dalla casa di cura nei confronti del sanitario, domanda che deve essere accolta considerato che nessuna negligenza è risultata imputabile al più generale svolgimento della prestazione assistenziale da parte della casa di cura, dovendo ricondursi l’inadempimento ad un inesatto svolgimento della prestazione chirurgica da parte del solo dott. B., come sul punto ha chiarito lo stesso CTU.

 

II.

Passando alla liquidazione del danno risarcibile in favore dell’attrice occorre evidenziare come lo stesso CTU abbia ridimensionato le conseguenze risarcibili causalmente connesse a colpa medica nell’ordine del 4-5% di danno biologico (vds. conclusioni p. 38 ove distingue un quadro menomativo complessivo da quello causalmente collegato alla sola prestazione sanitaria qui contestata). Attese le specificità del caso si adotterà per il calcolo del danno risarcibile, al fine di determinare un completo e non parziale ristoro delle lesioni subite, la misura del 5%.

Il CTU ha invece escluso una diminuzione della capacità lavorativa specifica di badante, mentre in assenza di prova più specifica, il periodo di inabilità temporanea già risulta risarcibile in relazione ai seguenti periodi di compromissione temporanea dell’integrità psico-fisica:

60 gg. di ITP al 75%;

60 gg. di ITP al 50%;

60 gg. di ITP al 25%.

Spese documentate e rimborsabili in Euro 8.129,94 senza necessità di ricorrere a spese mediche future.

In relazione alla liquidazione in termini monetari del danno, viene poi in rilievo l’art. 3 co. 3 della già citata Legge Balduzzi, ove si afferma che:

“il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo”.

Poiché nella fattispecie in esame ci si muove nell’ambito delle c.d. micropermanenti, è pertanto all’apposito decreto ministeriale attuativo dell’art. 139 Codice Assicurazioni che occorre rifarsi e, in particolare, a quello più recente: il D.M. 17 luglio 2017.

Ne consegue che, avuto riguardo all’età della paziente al momento dell’intervento, applicato l’aumento del 20% per la personalizzazione connessa alle particolarità del caso ed alle specifiche sofferenze di ordine soggettivo emerse dalla lettura dei dati clinici prodotti in giudizio, utilizzato uno dei più diffusi software di calcolo si ottiene, con somme già rivalutate alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla scorta degli accertamenti del CTU sopra richiamati, l’importo risarcibile di € 19.341,97. Tale somma deve essere gravata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

Nessun altro danno è stato provato o allegato in termini specifici e non apodittici.

Nessuna delle compagnie assicuratrici chiamate in giudizio è tenuta a rispondere in manleva: per quanto riguarda il medico dott. B., infatti, la polizza prodotta dalla A. M. contiene una espressa esclusione del c.d. primo rischio all’art. 16 nell’ipotesi in cui – come nella specie – vi sia una Casa di Cura solidalmente responsabile che non sia non insolvente; a sua volta, tuttavia, anche le polizze delle Compagnie assicuratrici chiamate in giudizio da M. C. Hospital s.p.a. sono limitate al c.d. “secondo rischio”, ciò che determina anche in questo caso l’assenza di copertura assicurativa.

Come detto, va invece accolta la domanda di manleva svolta dalla casa di cura nei confronti del sanitario pure convenuto.

Le spese legali seguono la soccombenza e gravano sui due convenuti. La complessità di analisi contrattuale e la particolarità della fattispecie, giustifica l’integrale compensazione delle spese quanto alle chiamate in causa. Le spese di CTU gravano in via definitiva sui convenuti, in via solidale.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 365/2015, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta,

dichiara tenuti e condanna, per i titoli in motivazione, il dott. B. M. e M. C. Hospital s.p.a. a risarcire all’attrice T. R. la somma di Euro 19.341,97 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al soddisfo;

dichiara tenuto e condanna il dott. M. B. a rifondere e tenere indenne M. C. Hospital s.p.a. di quanto eventualmente pagato all’attrice in dipendenza della condanna di cui al capo che precede;

dichiara tenuti e condanna i convenuti a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.621 (di cui Euro 786 per spese, Euro 4.835 per compensi), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU nella misura liquidata e provvisoriamente sostenuta in corso di causa;

compensa le spese quanto alle terze chiamate compagnie assicuratrici.