Giurisprudenza / Prova scritta ex art. 634 c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo e fatturazione elettronica.

Secondo una recente ed interessante giurisprudenza di merito, le fatture elettroniche generate e trasmesse mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 non soddisfano da sole il requisito della prova scritta di cui all’art. 633, n. 1 c.p.c., necessario ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, se non accompagnate dall’estratto autentico notarile richiesto dall’art. 634, co. 2 c.p.c. (Tribunale Vicenza, sez. II, 25/10/2019).

A tal proposito, preme rammentare innanzitutto che, affinché il ricorso per decreto ingiuntivo sia considerato ammissibile, si deve fornire al giudice una cd. prova scritta a fondamento del diritto vantato. In materia l’art. 634, co. 2, c.p.c. stabilisce infatti che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

Pertanto, in caso di crediti derivanti da fatture cartacee, si richiedeva il deposito dell’estratto notarile autentico delle stesse. Ebbene, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, si è posto il problema di comprendere se queste ultime siano già di per sé titoli idonei per l’emissione di un decreto ingiuntivo o meno e si sono, di conseguenza, sviluppati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Il Tribunale di Vicenza, con la citata sentenza del 25 ottobre 2019, ha sancito il principio secondo cui la fattura elettronica, da sola, non soddisfa il requisito della prova scritta previsto dall’art. 634, co. 2, c.p.c., a meno che non sia accompagnata dal relativo estratto autentico notarile.

La ratio della posizione assunta dal Tribunale vicentino si rinviene nel fatto che la produzione dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili garantirebbe il controllo della regolare tenuta di tali scritture, verifica che non può essere effettuata sulla scorta della mera fatturazione elettronica. Poiché, dunque, il Sistema di Interscambio (SDI) – di cui all’art. 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 – garantisce solo l’autenticità delle fatture, il ricorrente (per l’ottenimento del provvedimento monitorio) è sempre tenuto a produrre in giudizio l’estratto autenticato delle scritture contabili, ai fini del conseguimento della prova scritta prevista dall’art. 634 c.p.c.