Cassazione / Sul risarcimento del danno da demansionamento

Con la recente sentenza n. 16595 del 20 giugno 2019 la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sull’annosa questione del danno alla professionalità, disaminando la fattispecie di un lavoratore demansionato che, in primo grado di giudizio, aveva ottenuto un risarcimento del danno patrimoniale pari al 50% della retribuzione percepita. In sede di gravame, tuttavia, la sentenza veniva parzialmente riformata e la Corte d’Appello di Roma riduceva l’ammontare del risarcimento al 30% delle retribuzioni maturate. Quanto sopra, in virtù di una prassi giurisprudenziale di merito che non teneva in alcuna considerazione fattori viceversa rilevanti quali, a titolo esemplificativo, la perdita di benefit e i mancati incrementi retributivi.

Nella sentenza in esame, gli Ermellini rinsaldano l’orientamento prevalente sulla quantificazione del danno da demansionamento, confermando la possibilità di un giudizio in via equitativa, seppur dettagliatamente motivato.

Come noto, l’art. 2103, co. 1 c.c. prevede che il lavoratore sia assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti e, costituendo presidio inderogabile ai principi di libertà e dignità del lavoratore, la nullità di ogni patto contrario.

Dalla violazione dell’art. 2103 c.c. da parte datoriale, può derivare un danno di perdita della professionalità di natura patrimoniale consistente sia nell’impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di ulteriori capacità lavorative, sia nella perdita di chances, nel senso di perdita delle possibilità di maggior guadagno o di potenzialità occupazionali.

In altri termini, la violazione dell’art. 2103 c.c. può arrecare grave pregiudizio alla professionalità del prestatore di lavoro, rappresentando un parametro essenziale nella determinazione del valore di un soggetto in ambito lavorativo e, quindi, un bene economicamente valutabile.

Ebbene, è evidente che in una fattispecie di danno tanto diversificato e condizionato da plurime variabili, al giudice di merito sia consentito il ricorso al giudizio di equità, ex art. 1226 c.c.

Corollario di tale operazione è che incombe sul lavoratore il relativo onere probatorio, mediante allegazione di tutte le circostanze rilevanti, ivi incluse le presunzioni relative ad elementi gravi, precisi e concordanti, inerenti gli elementi di fatto relativi a qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità, alla durata del demansionamento, all’esito della dequalificazione.

Una volta accertato il demansionamento,  è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la facoltà di determinare l’entità del risarcimento in via equitativa, indicando nella parte motiva l’iter logico seguito nella valutazione, ossia i parametri seguiti per la determinazione del quantum del danno patito e gli elementi su cui ha basato la propria decisione.

Nella fattispecie esaminata, la Corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente la decisione e, omettendo di enunciare i criteri di valutazione seguiti, aveva impedito alle parti di verificare il procedimento logico seguito nella quantificazione del risarcimento del danno.

Anzi, il Collegio giudicante aveva meramente richiamato la prassi giurisprudenziale in virtù della quale il danno da demansionamento veniva generalmente riconosciuto nel 30% della retribuzione percepita, senza aggiungere alcuna motivazione sul punto.

La Corte di Cassazione ha pertanto cassato la sentenza con rinvio.

 

Cassazione / Sul licenziamento intimato tardivamente rispetto al termine previsto nel CCNL di riferimento.

Un interessante sentenza della Corte di Cassazione dello scorso anno (Cassazione civile, sez. lav., 3 settembre 2018 n. 21569) ha stabilito quali siano le conseguenze cui il datore di lavoro va incontro laddove commini un licenziamento che venga dichiarato illegittimo in quanto intimato oltre il termine previsto dal CCNL di riferimento.

Nella specie, la Corte ha ritenuto che la tardività del licenziamento, rispetto al termine previsto dal contratto collettivo per le giustificazioni rese dal lavoratore, non rappresenti una mera violazione di ordine procedurale, bensì un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, in considerazione del fatto che la mancata irrogazione al lavoratore della sanzione nei termini previsti equivale, secondo la Suprema Corte, ad implicito accoglimento delle giustificazioni rese dal dipendente.

In particolare la Suprema Corte si è espressa affermando che: “La violazione del termine stabilito dal contratto collettivo per l’irrogazione della sanzione, comportando un silenzio che vale come accettazione delle difese del lavoratore, si risolve in un venire contra factum proprium, contrario alla clausola di buona fede che presidia il rapporto di lavoro. Il licenziamento intimato nella vigenza della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 92/2012 deve perciò considerarsi non semplicemente inefficace, per il mancato rispetto di un termine procedurale e dunque per motivi solo formali, bensì anche illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato, per avere il datore di lavoro accolto le giustificazioni a discolpa del dipendente e dunque per la totale mancanza di un elemento essenziale della giusta causa…”.

In definitiva, la Cassazione ha ritenuto applicabile in favore del lavoratore, nel caso concreto, la tutela prevista dall’art. 18, quarto comma, della l. n. 300/1970 – nella versione vigente ratione temporis – ossia la tutela reintegratoria (e non la sola tutela indennitaria) prevista dall’art. 18, quarto comma del medesimo Statuto dei Lavoratori.

In conclusione, la sentenza in commento ha ritenuto che la norma del CCNL, nella parte in cui prevede come conseguenza del ritardo nell’irrogazione della sanzione l’implicita accettazione delle giustificazioni del lavoratore, ancorché inserita in un contesto di norme procedurali, ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio del potere di recesso datoriale, anche in applicazione dei principi di correttezza e buona fede che presidiano il rapporto di lavoro.

Geometri / La deontologia come faro necessario nei comportamenti del geometra

Con il presente commento – che fa seguito al precedente già dedicato al tema della deontologia nella professione del geometra – intendiamo soffermarci sul Titolo II (Della condotta) del Codice di Deontologia Professionale dei Geometri.

In sintesi, il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; inoltre, è riservata grande attenzione e dovizia di precetti ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

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In particolare, la prima sezione del Titolo II è dedicata ai “valori sociali” e si apre con la impegnativa dichiarazione secondo cui il geometra deve ispirare la propria condotta a principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità e deve evitare ogni possibile interferenza tra professione ed affari personali (art. 6).

Si prosegue con l’ulteriore obbligo del professionista (art. 7) di coltivare accuratamente il proprio aggiornamento professionale, senza dimenticare che altro precetto (di cui al precedente art. 4) impone che il geometra espleti il proprio incarico “con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell’incarico”.

Tra i fondamentali canoni deontologici che regolano il corretto agire del geometra vi è anche quello (art. 9) di prestare un’adeguata garanzia per i danni che il professionista possa eventualmente provocare nell’esercizio della propria attività professionale, mediante accensione di specifica polizza assicurativa. In questo caso, come in altri, il Codice Deontologico ha anticipato il legislatore, il quale, solo con il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, conv. in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha imposto l’obbligo legale per tutti professionisti di dotarsi di apposita assicurazione di copertura del rischio da danni professionali.

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Nella successiva sezione, si analizza e si disciplina il comportamento del geometra in tema di possibile concorrenza sleale, imponendo come canone generale di ispirazione per il geometra l’astensione dal porre in essere atti di concorrenza sleale.

In tal caso (art. 10), il Codice – con diversa tecnica redattrice del precetto deontologico rispetto ai principi generali – configura le singole fattispecie di sleale concorrenza, indicando:

  1. a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta o irregolare documentazione;
  2. b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi di intermediari;
  3. c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della Categoria.

Con l’art. 11, il Codice norma la fattispecie del geometra pubblico dipendente, il quale può svolgere la doppia attività se soddisfa i seguenti requisiti: ossia a) se in rapporto di lavoro a tempo parziale con la P.A.; b) se rispetta i limiti discendenti dal rapporto d’impiego con l’amministrazione di appartenenza; c) se si astiene dall’avvalersi della propria posizione privilegiata per trarre vantaggi per sé o per altri; d) se comunica al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è impiegato e le eventuali variazioni nel tempo.

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Nella terza sezione, all’art. 12, il Codice regolamenta il rapporto del professionista con la pubblicità, sancendo il cd. obbligo di informazione veritiera e precisando che il geometra può avvalersi della pubblicità informativa purché questa sia improntata a soddisfare l’interesse del pubblico.Tale informazione, pertanto, potrà riguardare le caratteristiche, i risultati ed il compenso della sua prestazione professionale, oltre che le specializzazioni possedute.

È di tutta evidenza che la pubblicizzazione dei costi della prestazione deve essere ispirata a criteri di trasparenza e veridicità, con specificazione analitica dei contenuti della prestazione, delle spese, delle anticipazioni e degli onorari. È severamente vietato un uso ingannevole della pubblicità.

La norma deontologica, come già in altri casi, ha anticipato quella civilistica che, solo con l’art. 4 del DPR n. 137/2012, ha delineato la fattispecie come segue: “È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”, statuendo, al co. 2, che “La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

Pertanto, alla luce delle attuali norme disciplinari, si può dedurre che il geometra ha facoltà di utilizzare la rete internet ma, comunque, per fornire informazioni la cui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. Si ritiene opportuno che, nel caso di utilizzo del web, il professionista – che abbia pubblicato il proprio sito, blog, ecc. – comunichi l’indirizzo del sito internet al Consiglio del Collegio, il quale, in tal modo, ha la possibilità di effettuare eventuali controlli sulla correttezza delle informazioni ivi pubblicate, la continenza delle modalità e delle tecniche di comunicazione, insomma del rispetto delle norme deontologiche anche sul web.

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Nella quarta sezione si analizzano i rapporti con i colleghi, anche questa volta con la preziosa tecnica della esplicitazione delle singole fattispecie rilevanti, esemplificatrici del principio generale.

Infatti, se è vero che, per l’art. 13 del Codice, il geometra deve comportarsi sempre secondo “principi di correttezza, collaborazione e solidarietà”, in concreto si elencano i più frequenti casi di violazione dei predetti principi:

– se si omette di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;

– se si esprimono, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato o sul comportamento del collega, non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione;

– se si prosegue l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo;

– se non si assumono le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato;

– se si ostacola in qualunque modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio;

– se ci si sottrae volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi.

Non solo. Qualora nell’esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, il geometra deve darne immediata notizia al Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo di conciliazione.

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Con la quinta sezione e l’art. 15 si disciplinano i rapporti con il Consiglio del Collegio.

In particolare, il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva, in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.

Il geometra deve altresì:

– comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo;

– informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria;

– segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria;

– rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza.

Con riguardo al geometra che sia divenuto componente del Consiglio di un Collegio provinciale o circondariale o componente del Consiglio Nazionale, il canone deontologico n. 16 prevede che egli debba adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell’interesse degli iscritti.

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Infine, nella sesta sezione del titolo II, qui in analisi, sono normati i rapporti con i praticanti.

Così, all’art. 17 del Codice, si precisa che il geometra è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte del tirocinante nell’ambito della pratica professionale.

In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché – ricordiamocelo sempre – dei principi di deontologia professionale.

Conservazione del posto e trattamento economico di malattia

Il periodo di conservazione del posto da parte del datore di lavoro (e l’eventuale relativo trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva) non può essere confuso con l’indennità economica di malattia posta a carico dell’INPS.

Infatti, nel caso di malattia del lavoratore, l’indennità economica di malattia garantita dall’istituto previdenziale pubblico è prevista per un periodo massimo di 180 giorni, è determinata in una misura percentuale (in via generale, 50% della Retribuzione Media Giornaliera dal 4° al 20° giorno e 66,66% dal 21° al 180° giorno) ed è posta a carico dell’INPS con il sistema del conguaglio (anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata).

Viceversa, la conservazione del posto per il lavoratore in stato di malattia può prolungarsi, a norma del CCNL applicato in azienda, oltre l’indicato periodo indennizzato dall’INPS ed essere accompagnata dall’obbligo di pagamento dell’intera retribuzione ovvero di una misura percentuale della stessa.

Detta retribuzione, pertanto, una volta superato il periodo indennizzato dall’INPS, si pone come un onere – seppure ridotto e diversificato in relazione all’anzianità di servizio e ad altre condizioni previste dal CCNL di riferimento – posto solo a carico del datore di lavoro e direttamente legato al solo periodo di conservazione del posto.