NEWS / Il contenzioso tra lavoratori Alitalia ed Ita Airways si traferisce davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La gran parte dei dipendenti di Alitalia SAI Spa in amministrazione straordinaria appartenenti al cd. ramo Aviation sono stati esclusi dal passaggio in ITA Spa, accantonati presso il vecchio vettore e messi in cassa integrazione dal 15 ottobre 2021 a seguito della cessione del ramo d’azienda avvenuta in pari data da Alitalia alla nuova compagnia di bandiera, ITA Spa (meglio nota come ITA Airways), in quanto la ITA ha selezionato ed assunto solo chi ha voluto, così violando la disciplina nazionale ed europea (art. 2112 c.c. e Direttiva 2001/23/CE) che, nel caso del trasferimento del ramo d’azienda, prevede il passaggio di tutto il personale addetto a quel settore.

 

Un gruppo di essi, ex addetti di terra al ramo Aviation, dopo aver diffidato ITA Spa di assumerli immediatamente, è stato costretto ad adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti, ossia il Tribunale del Lavoro di Roma. Il quale, nella persona della Presidente della Terza Sezione Lavoro, Dr.ssa Tiziana Orru, ha emesso una ordinanza in data 16 settembre2025, con cui ha promosso il cd. rinvio pregiudiziale degli atti presso la CGUE – Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per chiedere a questa di verificare se sia in corso una violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, di dirimere i dubbi interpretativi, alimentati anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, che nell’ambito del medesimo contenzioso aveva concluso per la necessaria applicazione dell’art. 56, co. 3-bis, D.Lgs. n. 270/1999 (quale unico paradigma normativo applicabile), ossia per la disapplicazione delle tutele di cui all’art. 2112 c.c. (passaggio integrale del personale dall’impresa cedente a quella cessionaria) nonché di quelle previste dalla Direttiva 2001/23/CE, artt. 3 e 4.

Ritiene pertanto il Tribunale che, alla luce delle considerazioni dedotte nella sentenza n. 99/2025 della Corte costituzionale, appare necessario investire della questione la Corte di Giustizia al fine di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, dubitandosi della corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, degli artt. 1 e 11 della Direttiva 2008/94/CE e degli artt. 21, 47, 52, 53 e 54 della Carta di Nizza (CDFUE) in rapporto alla normativa interna in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al D.Lgs. 270/1999.

 

Il Tribunale dunque ha richiesto alla Corte di affrontare una serie di questioni interpretative, tra cui:

1)

– Se possa considerarsi aperta una procedura di natura liquidatoria, nel caso dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, qualora le imprese destinatarie presentino “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali”, come previsto dall’art. 27, co. 1 D.Lgs. 270/1999

– al contrario, se la condizione di procedura liquidatoria debba essere ritenuta sussistente soltanto allorché sia dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento) qualora manchino le concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico

– ovvero se debba essere dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa solo dopo che il Tribunale competente abbia emesso il decreto di cessazione dell’attività di impresa ai sensi dell’art. 73, co. 1 D.Lgs. 270/1999

– ovvero se possa considerarsi liquidatoria la procedura per la mera redazione da parte dei Commissari Straordinari di un programma di cessione di complessi aziendali o di complessi di beni e contratti, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis) D.Lgs. 270/1999

– infine, se siano derogabili le garanzie previste agli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/23 solo per l’adozione di un programma di cessione (di tutta o parte dell’impresa) a prescindere dall’accertamento in concreto del fatto che la procedura di AS persegua la finalità di massimizzare la soddisfazione del ceto creditorio ed a prescindere dalla prova stessa offerta dall’impresa insolvente nell’ambito del giudizio di merito.

2)

– Se l’articolo 5, par. 1, Direttiva 2001/23, che prescrive che la procedura di insolvenza si svolga “sotto il controllo di un’autorità pubblica competente”, possa interpretarsi nel senso che, nella amministrazione straordinaria, il controllo giudiziale sia limitato alla dichiarazione dello stato di insolvenza che precede l’apertura della procedura

– che la procedura di amministrazione straordinaria preveda un controllo giudiziale soltanto all’esito della completa esecuzione del programma di cui all’art. 27, comma 2, D.Lgs. 270/1999 e, quindi, esclusivamente con l’emissione del decreto di cessazione dell’attività di impresa

– che nessun controllo giudiziale sia ordinariamente previsto in relazione all’effettivo perseguimento della finalità di massimizzazione della soddisfazione collettiva dei creditori ovvero di salvaguardia dell’operatività dell’impresa o delle sue unità economicamente redditizie.

3)

– Se sussistono in questa vicenda forme di discriminazione indiretta tra i lavoratori, direttamente comparabili tra di loro, che possono accedere alle tutele degli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/23, mantenendo il proprio posto di lavoro e le condizioni di lavoro originarie (come quelli transitati in ITA dal 15 ottobre 2021) e lavoratori (quali i ricorrenti della causa in questione) che, invece, in caso di procedura con finalità liquidatoria non possano accedere alle tutele degli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/23/CE e, dunque, non possano mantenere il proprio posto di lavoro, allorquando, nell’ambito di una procedura liquidatoria, vengano comunque effettuate operazioni di cessione d’impresa o parte dell’impresa che assumono le caratteristiche, di fatto, della conservazione di quella stessa impresa o parte dell’impresa ceduta.

4)

– In caso di risposta positiva, ossia in caso di accertamento di una discriminazione indiretta non sorretta da ragione obiettiva, se possa applicarsi il principio di equivalenza delle tutele antidiscriminatorie, secondo il quale i lavoratori svantaggiati possono acquisire le medesime tutele dei lavoratori assunti in comparazione e trattati più favorevolmente, come sancito dalla CGUE, Grand Chambre, con la sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, causa C-414/16.

5)

– Se l’art. 1, co. 1-bis, del D.L. 4/2024, conv. con modificazioni in L. 28/2024, che novella l’art. 27 del D.Lgs. 270/1999, incide direttamente sui giudizi in corso e pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria nazionale, in una situazione di fatto e di diritto che vede il Governo italiano direttamente coinvolto come autorità di controllo dell’impresa cedente e, pertanto, se tale norma interna osta alla piena applicazione del diritto ad un ricorso effettivo a causa di un abuso di diritto e/o osta al livello di protezione e/o portata dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza e dal diritto dell’Unione.

6)

– Se il medesimo art. 1, co. 1-bis, del D.L.4/2024, conv. con modificazioni in L. 28/2024, che novella l’art. 27 del D.Lgs. 270/1999, così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. 99/2025) costituisce una violazione del divieto di regresso delle tutele dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro disciplinato dalla Direttiva 2008/94/CE agli artt. 1 e 11 e, per l’effetto, osta al perseguimento delle finalità volute dalla direttiva stessa.

 

Ora, il Tribunale di Roma, aderendo alla richiesta dei ricorrenti, ha sospeso il giudizio in corso ed ha rimesso gli atti alla CGUE perché il Tribunale ritiene che la normativa nazionale non sia stata finora interpretata correttamente e comunque in maniera difforme rispetto alla disciplina euro-unitaria, chiedendo alla Corte europea di pronunciarsi su tale sospetta illegittimità.

 

La vicenda non riguarda solo lo sparuto gruppo di ricorrenti della causa pendente avanti il Giudice Orru ma tutto il bacino di cassintegrati ed esclusi dall’assunzione in ITA, molti dei quali in conflitto con ITA attraverso cause che stanno intasando Tribunali e Corti d’appello di Roma e Milano e che, soprattutto, riguardano il destino stesso della nuova Compagnia di bandiera.

Civile / Il credito d’imposta e le esenzioni nella procedura di mediazione civile: come funziona

L’istituto della media-conciliazione civile rappresenta una alternativa possibile al contenzioso giudiziale, grazie alla potenziale capacità di risolvere le controversie in modo celere e tendenzialmente più economico. Con la Riforma Cartabia sono stati introdotti ulteriori incentivi fiscali che consentono di amplificare i vantaggi di questa procedura.

Tra esenzioni e crediti d’imposta, chi sceglie la mediazione può contare su agevolazioni concrete, sia che si tratti di cittadini privati sia di imprese. Una delle novità più rilevanti riguarda l’esenzione dall’imposta di registro per gli accordi raggiunti in mediazione. Questo beneficio è particolarmente interessante perché copre valori fino a 100.000 euro, un tetto innalzato rispetto ai 50.000 euro previsti in precedenza. L’esenzione è valida per tutte le tipologie di mediazione, comprese quelle volontarie, oltre che per quelle obbligatorie o delegate dal giudice, ed è applicabile anche in casi complessi, come le divisioni ereditarie o i trasferimenti immobiliari.

Oltre all’imposta di registro, tutti gli atti e i documenti relativi alla mediazione sono esenti da imposta di bollo, tasse e qualsiasi altra spesa di natura fiscale. Questo significa che ogni passaggio della procedura, dalla fase preliminare fino alla conclusione, non comporta costi aggiuntivi legati a tributi o diritti amministrativi.

Un ulteriore vantaggio fiscale offerto dalla Riforma riguarda i crediti d’imposta, che permettono di recuperare una parte delle spese sostenute per la procedura. In generale, il credito d’imposta è destinato a tutti coloro che partecipano a una mediazione civile, sia cittadini privati che imprese, a condizione che le spese siano documentate. Non importa se la mediazione abbia avuto esito positivo o negativo: il beneficio è riconosciuto in ogni caso, anche se in misura ridotta nel caso di mancato accordo. Questo incentiva l’utilizzo della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie.

Tra le spese che danno diritto al credito d’imposta rientrano principalmente tre voci.

La prima riguarda le indennità versate all’organismo di mediazione, ovverosia i costi per la gestione della procedura. In caso di accordo tra le parti, è possibile ottenere fino a 600 euro; se invece la mediazione non va a buon fine, l’importo massimo si riduce a 300 euro.

La seconda riguarda i compensi pagati agli avvocati. Se la mediazione è obbligatoria per legge o viene disposta dal giudice, anche questi costi possono essere recuperati, sempre nei limiti di 600 euro con accordo e 300 euro senza.

Infine, nel caso in cui la mediazione porti alla chiusura del procedimento giudiziario, è possibile recuperare anche il contributo unificato versato, fino a un massimo di 518 euro.

Nonostante queste agevolazioni, esistono anche dei limiti. Ogni singola procedura di mediazione consente di ottenere al massimo 600 euro di credito d’imposta. Inoltre, per le persone fisiche, l’importo massimo annuale è di 2.400 euro, mentre per le persone giuridiche il tetto arriva a 24.000 euro.

Richiedere il credito d’imposta è semplice, ma necessita di attenzione. La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata del Ministero della Giustizia, disponibile al sito https://lsg.giustizia.it. Per accedere al servizio è necessario disporre di un’identità digitale, come SPID, CIE o CNS. Una volta entrati nella piattaforma, bisogna compilare un modulo specifico con i propri dati, quelli dell’organismo di mediazione e i dettagli delle spese sostenute. Tra le informazioni richieste figurano, ad esempio, il numero di protocollo della pratica di mediazione, l’importo pagato e l’esito della procedura. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della mediazione. Entro il 30 aprile, il Ministero della Giustizia comunicherà l’importo del credito d’imposta riconosciuto. Una volta ottenuto il beneficio, il credito può essere utilizzato per compensare imposte tramite il modello F24. Questo va presentato esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della richiesta. Inoltre, è possibile riportare l’importo del credito nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo per ridurre l’IRPEF o altre imposte sui redditi.

La mediazione civile, quindi, è un’opzione che può rivelarsi vantaggiosa per risolvere conflitti in modo rapido e non troppo oneroso ma approfittare fino in fondo di questo beneficio richiede una conoscenza approfondita delle regole e delle tempistiche, da affidare alla supervisione dei professionisti e non gestibile in autonomia dal cittadino ignaro delle tecnicità necessarie.

Professionisti / L’accesso agli atti della pubblica amministrazione: chi, cosa, quando, come

La procedura di accesso agli atti amministrativi costituisce uno strumento partecipativo di fondamentale importanza per il professionista.

Guardando alle differenti forme di accesso (documentale e civico) si è posto in rilievo che lo strumento rappresenta un punto di equilibrio tra contrapposti interessi meritevoli di tutela, nell’ottica del miglior bilanciamento degli stessi.

Nell’ambito dell’attività del professionista e, pertanto, anche del geometra, la principale forma di accesso è quella documentale.

Si tratta, come già visto, della forma di accesso disciplinata in maniera dettagliata dalla L. 241/1990, che ne prescrive caratteristiche e limiti.

In particolare, l’accesso documentale si fonda sulla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale del privato, finalizzato alla tutela di un bene della vita.

Può essere, infatti, definito come la situazione giuridica soggettiva strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante ed opera in due diverse contesti: procedimentale e difensivo. Lo scopo dell’accesso documentale è quello di poter prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi che si trovano della disponibilità della Pubblica Amministrazione.

LE REGOLE PROCEDURALI AI FINI DELL’INOLTRO

DELL’ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE.

Muovendo da questi punti è opportuno approfondire le regole procedurali dell’accesso documentale, ragionando sui requisiti e sui limiti dell’istanza.

Per rendere più fruibile la presente argomentazione, si è preferito schematizzare il tema dell’accesso agli atti rispondendo ai seguenti quesiti: chi? cosa? quando? come?

  1. CHI?

La prima questione che merita approfondimento attiene all’individuazione del soggetto attivo e passivo dell’istanza di accesso agli atti. Pertanto, la risposta non può che articolarsi su due direttrici volte ad individuare, da una parte, il soggetto che può avanzare l’istanza di accesso agli atti e, dall’altra, il soggetto a cui deve essere diretta.

Ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990 possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi.

Pertanto, sebbene l’istanza debba essere compilata correttamente, chiunque può redigerla. La legge, infatti, non prescrive nessun requisito soggettivo peculiare, in modo che qualunque cittadino comune può predisporla e presentarla all’amministrazione competente. In sostanza, non è necessaria nessuna abilitazione professionale o tecnica.

La ratio di tale scelta normativa si riconduce alla funzione e finalità dell’accesso documentale. Infatti, essendo uno strumento con finalità partecipativa, volto alla collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, non è richiesta alcuna qualifica per effettuare la richiesta documentale.

Tuttavia, l’assistenza di un professionista di fiducia già nella fase di redazione dell’istanza di accesso agli atti ha il vantaggio di garantire una particolare attenzione ai requisiti della stessa al fine di un accoglimento celere e di evitare inerzie o ritardi nella risposta della P.A. ed eventuali pretestuose giustificazioni degli uffici pubblici destinatari della istanza.

Senza dire che l’assistenza del professionista (questa volta, legale) diviene fondamentale nei casi in cui si debba procedere in sede giurisdizionale al fine di richiedere il riesame dell’istanza a seguito di un primo rigetto.

Dal punto di vista del soggetto passivo, l’istanza è indirizzata alla pubblica amministrazione.

In materia di accesso documentale si definiscono pubbliche amministrazioni tutti i soggetti di diritto pubblico e privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (art. 22, comma 1, Lett. E).

Pertanto, alla luce del dato normativo richiamato, il novero dei soggetti ai quali può indirizzarsi l’istanza di accesso è esteso a tutti i soggetti pubblici, ricomprendendo non soltanto le amministrazioni statali, ma anche gli enti locali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi, nonché le Autorità di garanzia e vigilanza (cfr. art. 23 L. 241/1990).

Sono considerate pubbliche amministrazioni anche i soggetti privati laddove l’attività posta in essere da questi risulti di pubblico interesse. In altri termini, è sufficiente che un soggetto di diritto privato realizzi un’attività corrispondente a un interesse pubblico perché sia assoggettato alla disciplina in materia di accesso documentale (Cons. Stato n. 110/2020).

L’istanza deve essere indirizzata all’autorità che ha formato i documenti amministrativi o all’autorità che li detiene stabilmente (art. 25, co. 2 L. 241/1990).

Tuttavia, la richiesta inviata ad un soggetto incompetente non può, solo per tale ragione, essere respinta. In questi casi la pubblica amministrazione può invitare l’istante a riparare all’irregolarità della richiesta ma è comunque tenuta ad inoltrarla al soggetto competente.

  1. COSA?

L’istanza di accesso è volta a visionare e/o estrarre copia di documenti amministrativi. È, pertanto, essenziale definire il concetto di documento amministrativo per circoscrivere l’ambito oggettivo del diritto di accesso documentale.

Secondo la definizione fornita dalla lett. d) dell’art. 22 L. 241/1190, per documento amministrativo si intende: “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Anche in questo caso, la disciplina normativa è tesa ad estendere il più possibile l’ambito applicativo oggettivo mediante l’utilizzo di una locuzione ampia di documento amministrativo.

In tal modo, sono ricompresi nella definizione anche i documenti privati usati per l’attività amministrativa, gli atti dei concessionari o gestori di pubblici servizi, gli atti amministrativi connessi all’esecuzione di sentenze, gli atti preparatori di un accertamento fiscale, gli atti di diritto privato dell’amministrazione.

La norma ha risolto espressamente ed in maniera positiva il problema se oggetto del diritto di accesso possano essere anche gli atti interni, ossia quegli atti endoprocedimentali che non hanno effetto immediato verso il privato ma costituiscono gli antecedenti del provvedimento finale (es. pareri tecnici e nulla osta). La norma ha risolto anche l’ulteriore questione se il diritto di accesso possa riguardare gli atti di diritto privato emessi dalla P.A.

Secondo la nuova disciplina – che sul punto ha recepito le decisioni della giurisprudenza più recente – ciò che conta ai fini del diritto di accesso non è la natura pubblica o privata dell’attività realizzata, bensì il fatto che l’attività di diritto privato, posta in essere dalla P.A., miri alla tutela del pubblico interesse e sia soggetta al canone di imparzialità.

  1. QUANDO?

Alla luce del dato normativo, può dirsi che non esiste un momento predeterminato per procedere con l’istanza di accesso agli atti.

Normalmente però i documenti di cui si chiede l’ostensione sono necessari per il compimento di attività ulteriori. Ad esempio, la documentazione richiesta con l’istanza deve essere presentata al notaio affinché ne tenga conto nel rogito.

Per questo è importante tenere conto delle tempistiche che la pubblica amministrazione usualmente impiega per il rilascio documentale. Infatti, come si approfondirà nei prossimi articoli, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di provvedere nel termine di 30 giorni. Tuttavia, troppo di frequente, questo termine è ulteriormente prolungato a causa dell’inerzia dell’amministrazione, finendo per contrarre se non negare il diritto dell’istante.

Per altro verso, deve tenersi in conto che il 6° comma dell’art. 22 L. 241/1990 segna comunque un limite temporale indiretto.

La disposizione chiarisce, infatti, che il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi oggetto dell’istanza.

Un’altra questione connessa agli aspetti temporali è quella che concerne l’eventualità della pendenza di un processo civile o amministrativo.

Infatti, in sede giurisdizionale l’ordinamento ha previsto dei mezzi istruttori volti all’esibizione e alla produzione documentale, soggetti ad una disciplina ad hoc e aventi requisiti e limiti peculiari.

Pertanto, è importante comprendere come si conciliano il diritto di accesso regolato dalla L. 241/1990 e i mezzi di prova predisposti in ambito processuale. Per quanto rileva in questa sede, può muoversi dalla regola generale dell’autonomia tra accesso difensivo e gli strumenti processuali istruttori di esibizione (artt. 210, 211 e 213 c.p.c.).

Infatti, da una parte, l’accesso difensivo non è inscindibilmente legato al contenzioso in senso stretto, perciò non presuppone la pendenza di un processo; dall’altra, l’accesso può essere fatto valere con autonomo giudizio, anche se fosse possibile chiedere un provvedimento istruttorio nel giudizio già pendente nel merito.

In altri termini, l’accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti.

Ciò vale anche se è stata già respinta l’istanza d’esibizione ex art. 210 c.p.c. e anche se il documento è assoggettato a forme di pubblicità generali.

In sostanza, i due strumenti operano in maniera del tutto autonoma e parallela.

  1. COME?

Infine, è opportuno soffermarsi sulla modalità di formulazione dell’istanza.

Si possono distinguere due tipologie di accesso: l’accesso informale e quello formale.

Il primo può essere utilizzato quando, alla luce della natura del documento, non vi sono controinteressati. In questo caso la richiesta può essere effettuata anche verbalmente all’amministrazione competente.

Viceversa, quando esistono soggetti controinteressati ovvero vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sarà necessario l’accesso formale. In questa ipotesi si procederà alla nomina di un responsabile del procedimento, che curi gli interessi contrapposti.

L’istanza d’accesso deve essere motivata e specificare gli atti utili o gli elementi per specificare gli atti utili a individuarli, onde consentire all’amministrazione di verificare in concreto la sussistenza dell’interesse dell’istante all’ostensione documentale.

La motivazione dell’istanza costituisce un elemento essenziale ai fini dell’accoglimento della stessa dovendo rispecchiare l’interesse concreto e attuale fatto valere dall’istante.