La solitaria e pervasiva responsabilità del CTU

Sembra ormai consolidato il principio di responsabilità dei professionisti, chiamati con sempre maggior frequenza a rispondere del proprio operato e della esatta esecuzione della prestazione richiesta.

A tal proposito merita un’attenzione specifica la figura del professionista-consulente tecnico d’ufficio (CTU) (nominato dal giudice ex art. 61, co. 1 c.p.c.) e la particolare attività di supporto che egli svolge nell’ambito della giustizia, dove non si può più prescindere dagli essenziali contributi scientifici di consulenti con determinate competenze tecniche.

Infatti, l’esito pratico di molte cause è legato all’andamento ed alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Pertanto, il corretto adempimento del mandato giurisdizionale affidato al CTU – che di solito si concreta nella redazione della relazione peritale – forma spesso oggetto di attenta valutazione da parte degli operatori del processo.

Il consulente tecnico d’ufficio svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. Il giudice, infatti, per dipanare le infinite questioni tecniche che i casi giudiziari gli sottopongono ha necessità di avvalersi di qualcuno (un esperto) che gli fornisca la regola (tecnica) di giudizio (da sé non conoscibile), in base alla quale valutare poi i fatti accertati secondo diritto.

Poiché questa è la funzione del CTU nel processo, egli è stato definito l’ “occhiale” del giudice.

Ma proprio perché egli riveste la somma e delicata funzione appena descritta, il CTU è esposto a diversi profili di responsabilità nell’adempimento del proprio mandato giurisdizionale. In particolare, la violazione da parte del CTU dei compiti assegnati dal Giudice o l’inesatta esecuzione dell’incarico conferito comportano l’incombenza di almeno tre fattispecie di responsabilità: la responsabilità disciplinare, quella penale e quella civile.

 

Su quest’ultima (spesso, la più insidiosa) intendiamo attirare l’attenzione del lettore. Si tratta della responsabilità che obbliga il CTU a risarcire i danni arrecati alle parti a causa della propria condotta, regolata dall’art. 64 cod. proc. civ. e dagli artt. 1218, 1176, 2043 e segg. cod. civ.

In particolare, si abbia chiaro da subito che la norma in oggetto (art. 64, co. 2 c.p.c.) prescrive che il CTU sia tenuto in ogni caso a risarcire i danni causati alle parti nell’esecuzione dell’incarico ricevuto.

Con riguardo alla natura della responsabilità, ancorché vi sia in argomento una contrastata lettura delle norme, si ritiene di poter affermare che trattasi di responsabilità di natura extracontrattuale.

Ciò premesso, l’analisi si sposta su tre punti focali da approfondire: a) il grado di colpa necessario a far rilevare la responsabilità civile del CTU; b) se sia applicabile la limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c.; c) quali siano i danni risarcibili.

 

  1. A) Difatti, “non intercorrendo alcun rapporto contrattuale tra la parte ed il Consulente Tecnico d’Ufficio, a carico di quest’ultimo può ipotizzarsi unicamente una responsabilità di natura extracontrattuale, a norma dell’art. 64 cpc, sicché alla parte incombe l’onere di provare: 1)la condotta dolosa o gravemente colposa del CTU; 2)il danno ingiusto; 3) il nesso causale tra l’operato del CTU ed il lamentato danno” (si vedano: Tribunale di Modena n. 1672/2012, ma anche Cass. Civ 11471/92 che ha qualificato la responsabilità ex art. 64 c.p.c. come “responsabilità aquiliana da fatto illecito del consulente”).

Tuttavia, il CTU – stando alla lettera dell’art. 64 co. 2 c.p.c. – sembra rispondere civilmente dei danni causati nell’esercizio della sua attività anche per colpa lieve, prevista non solo dall’art. 2043 c.c., ma anche dall’art. 64 secondo comma c.p.c. che stabilisce: “il consulente tecnico è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti dall’esecuzione dell’incarico ricevuto”.

Pertanto, per intenderci, la responsabilità dell’ausiliario non è limitata alle sole ipotesi di falsa perizia, né agli illeciti commessi con dolo o colpa grave, ma può discendere da qualsiasi condotta illecita del CTU, e quale che sia l’elemento soggettivo di essa (dolo, colpa grave, colpa lieve). Ciò sulla scorta del fatto che il dato normativo espressamente stabilisce che il consulente è tenuto al risarcimento del danno causato alle parti “in ogni caso”.

Tra le più frequenti fattispecie di danno conseguenti alla condotta del consulente tecnico di ufficio possono annoverarsi:

– il rifiuto o ritardo del deposito della relazione senza giustificato motivo;

– la soccombenza di una delle parti. Il CTU che redige una relazione viziata da grossolani errori materiali e di concetto che viene a costituire il presupposto della decisione del magistrato (può essere, per esempio, una conseguenza dell’aver assunto l’incarico senza avere l’adeguata specializzazione nel settore oggetto della consulenza richiesta).

– le spese sostenute da una parte per ottemperare a un provvedimento del giudice basato su una consulenza rivelatasi errata;

– le spese sostenute da una parte per dimostrare l’erroneità delle conclusioni a cui perviene la consulenza;

– il corrispettivo percepito dal consulente per una prestazione rivelatasi inutile (il Ctu che redige una relazione palesemente incompleta – e quindi inutile – che impone la rinnovazione della consulenza. In questi casi le parti possono legittimamente richiedere dal Ctu il compenso percepito).

– la perdita della cosa controversa e dei documenti (Ctu che smarrisce documenti originali e non più riproducibili contenuti nei fascicoli di parte);

– l’omissione nell’eseguire accertamenti irripetibili;

– la sostituzione del Ctu e di rinnovo della consulenza dovute ad imperizia.

 

  1. B) Il secondo approfondimento reca verso la non condivisibilità della tesi che vorrebbe applicabile alla responsabilità civile del CTU la limitazione di cui all’art. 2236 c.c., vale a dire la sua esclusione nelle ipotesi di incarichi di particolare complessità.

Infatti, assumere che il CTU possa essere oggetto di una agevole esclusione di responsabilità appare in netta incongruenza con il dato normativo, raramente così chiaro e forte, laddove all’art. 64, co. 2 c.p.c. si afferma che il CTU è tenuto al risarcimento del danno procurato alle parti in ogni caso.

Senza dire che la norma in esame (art. 2236 c.c.) è norma eccezionale del sistema, senza possibilità di interpretazione estensiva o applicazione analogica e che essa è specifica del rapporto tra committente e prestatore d’opera intellettuale.

È doveroso concludere (e ben ponderare allorché si sia incaricati di svolgere la funzione di CTU in ambito processuale) che il consulente del giudice, se con il suo operato arreca un danno alle parti del processo per effetto di una mera condotta colposa (alias, del tutto involontaria), risponde del danno provocato, quale che sia stato il grado di detta colpa (e quindi anche se ha agito con colpa lieve) senza poter beneficiare di alcuna esimente o riduzione di responsabilità.

  1. C) Arrivati sin qui, resta da chiedersi quale sia la misura dei danni risarcibili da parte del CTU per effetto della propria condotta.

Ma, civilisticamente parlando, non può non adottarsi il criterio vigente in materia: la misura di tale danno sarà quella che risulterà rigorosamente provata in giudizio da parte di chi lamenti di aver subito il predetto danno.

A livello casistico, i pregiudizi che dovrà risarcire un CTU, incorso in errore professionale e responsabilità civile, potranno consistere:

  • nel ritardo con il quale è stata accolta la propria domanda, in relazione alla necessità di rinnovare la consulenza;
  • nelle conseguenze negative derivanti dall’accoglimento dell’altrui domanda, fondato su una consulenza infedele o erronea;
  • nelle spese sostenute per l’adozione di provvedimenti ritenuti indifferibili da una consulenza erronea;
  • nelle spese sopportate per l’adozione di provvedimenti ritenuti indifferibili da una consulenza erronea (ad esempio, la messa in sicurezza di un fabbricato);
  • nelle spese sostenute per dimostrare – ad esempio attraverso altre indagini peritali – l’erroneità della consulenza d’ufficio.

Nel caso in cui la relazione del tecnico dovesse essere dichiarata nulla, il CTU dovrà restituire poi quanto versato dalle parti che costituisce pagamento di indebito.

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La moltitudine dei temi accennati ci indurrà a tornare sull’argomento, come la variegata responsabilità di cui è portatore solitario il CTU dovrebbe indurre i tecnici agognanti di nomina da parte dei giudici alla prudenza del proprio operato, all’impiego della massima perizia durante il corso delle operazioni peritali ed all’eventuale richiesta di supporto del giudice, ogni qual volta possibile.

Infine, la solitudine della propria responsabilità potrebbe essere ulteriormente spezzata da una idonea polizza professionale che dia respiro alla azione peritale e sollievo (non solo spirituale) nel caso di aggressione della parte che si sia ritenuta lesa per una inidonea condotta processuale del CTU.