L’associazionismo dei consumatori sul territorio

L’associazionismo consumeristico ha avuto un forte radicamento anche sul territorio in ragione tanto del coagularsi delle istanze degli utenti intorno a progetti, idee e persone operanti in ambito locale, quanto in forza di leggi ed istituzioni regionali, provinciali e comunali che hanno favorito lo sviluppo ed il consolidamento delle nascenti strutture organizzative locali.

Nella fattispecie, a livello di normazione cd. secondaria (inferiore agli atti normativi nazionali) sono apparse una serie di leggi regionali che hanno provveduto a disciplinare numerosi aspetti dei rapporti di consumo e degli strumenti a disposizione delle organizzazioni consumeristiche territoriali.

L’attività delle amministrazioni comunali e provinciali si sono concentrate nella istituzione di uffici per la tutela del consumatore ovvero di accordi di partenariato con i livelli comunali e provinciali delle associazioni consumeristiche di rilevanza nazionale.

La legislazione regionale, non avendo competenze esclusive sui temi del consumerismo, si è occupata prevalentemente di finanziamento di associazioni ovvero dell’istituzione di organismi regionali di natura consultiva in materia di diritto dei consumatori.

La Regione Lazio, tra le prime in senso cronologico, ha istituito, con Legge regionale n. 44 del 10 novembre 1992, il CRUC – Comitato regionale degli utenti e dei consumatori – al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei beni e servizi, da un alto, e di promuovere l’associazionismo tra i consumatori, dall’altro[1].

Il Comitato è composto dai rappresentanti delle associazioni degli utenti e consumatori e da cinque membri esperti in materia nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Nel 2005 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione e le associazioni regionali dei consumatori e degli utenti allo scopo di incrementare le attività di sostegno, informazione, difesa e tutela dei consumatori mediante l’elaborazione di un programma complessivo pluriennale.

All’art. 8 della Legge regionale n. 44/1992, istitutiva del CRUC, è previsto un programma di interventi finanziari di sostegno alle attività delle associazioni dei consumatori ammesse nel CRUC[2].

Alla determinazione del capitolo di spesa annuale si provvede con legge della Regione Lazio di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Anche la Regione Lombardia[3] ha operato sulla falsariga della Regione Lazio.

Il riconoscimento del ruolo e delle attività delle associazioni dei consumatori e degli utenti viene attuato attraverso l’istituzione dell’Elenco delle associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, nonché la costituzione del Comitato Regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (CRCU) che, come precisato nel sito web della regione (sub Tutela dei consumatori ed utenti – associazioni regionali), svolge funzioni che “non si esauriscono nel supporto consultivo o nel racconto e collaborazione con gli altri soggetti preposti alla tutela del consumatore, ma si estendono alla formulazione di proposte e contributi utili alla definizione della programmazione regionale e in ordine alle leggi ed ai regolamenti di significativo rilievo nelle materie oggetto della legge; esso è composto dall’Assessore competente per materia e dai rappresentanti delle Associazioni riconosciute nell’elenco stesso”.

La legge regionale regolamentatrice della materia[4] è la n. 6 del 3 giugno 2003, è rubricata come “Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti” ed al suo art. 1 ha come finalità, in particolare, la tutela della salute e dell’ambiente, la sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, la corretta informazione ed educazione al consumo, la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali. Conseguentemente, la Regione si impegna a promuovere lo sviluppo dell’associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l’azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, valorizzando la collaborazione con il sistema camerale e lo sviluppo di azioni coordinate tra i vari soggetti coinvolti.

All’art. 2 della legge si sancisce che la Regione sostiene l’attività delle associazioni senza scopo di lucro con ad oggetto la tutela dei consumatori e degli utenti, se in possesso dei requisiti descritti nel medesimo articolo di legge.

Tali associazioni vengono iscritte in apposito elenco, istituito presso la Direzione competente della Giunta regionale, che viene aggiornato annualmente.

L’iscrizione costituisce requisito necessario e sufficiente all’accesso ai finanziamenti regionali.

Con l’art. 3 è stato istituito il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, con compiti di concorrere alla definizione delle linee di programmazione regionale e alla formulazione di proposte di leggi e regolamenti in materia, in particolare in tema di informazione ed educazione dei consumatori, proporre alla Giunta regionale indagini, studi e ricerche sulla tutela dei consumatori, collaborare con le Camere di Commercio, promuovere il coordinamento tra le varie associazioni, curare i rapporti con organismi analoghi di altre regioni in ambito nazionale ed europeo, esaminare l’andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe, proporre azioni coordinate con imprese e pubbliche amministrazioni.

In esecuzione al dettato della legge regionale ed in forza del Regolamento regionale 1 ottobre 2003, n. 21 circa l’Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti si è data concreta attuazione al predetto Comitato regionale (sinteticamente CRCU) con DPGR (decreto presidente giunta regionale) 14 luglio 2005, n. 11161[5], in cui, tra l’altro, si è indicata la composizione, individuati i membri di appartenenza e nominato il Presidente nella persona dell’Assessore al Commercio, Fiere e Mercati.

Per l’effetto, le associazioni, iscritte nel predetto Elenco, hanno indicato i loro rappresentanti presso il Comitato e, tra di essi, è stato nominato il vice-presidente.

Ebbene, alla luce degli esempi richiamati in materia, si apprezza come gli organismi pubblici locali abbiano oramai preso atto del fenomeno consumeristico, come fenomeno storico, politico e sociale,  abbiano consentito il suo inserimento nel moto dei processi decisionali democratici, ne assicurino la sopravvivenza e la crescita anche tramite strumenti pubblici di incentivazione e ne favoriscano le azioni collettive attuabili a livello locale, sulla falsariga dei riconoscimenti e delle modalità di azione del fenomeno consumeristico nazionale.

[1] Cfr. il sito ufficiale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

[2] La Legge regionale n. 44/192 prevedeva, nelle sue disposizioni finanziarie, che per l’attuazione del programma della legge fosse stanziata una spesa di Lire 400 milioni

[3] Cfr. il sito ufficiale della Regione Lazio www.regione.lombardia.it

[4] La legge è stata pubblicata in BURL – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n.  23 del 6 giugno 2003

[5] Il decreto è stato pubblicato in BURL – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n.  29 del 18 luglio 2005