L’azione di regolamento di confini

  1. Inquadramento sistematico.

Le azioni a difesa del diritto di proprietà si definiscono petitorie in quanto mirano ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesti direttamente o indirettamente (vantando diritti reali limitati sul bene in questione).

  • Azione di rivendica – art. 948 c.c.
  • Azione negatoria – art. 949 c.c.
  • Azione di regolamento di confini – art. 950 c.c.
  • Azione di apposizione di termini – art. 951 c.c.
  1. L’azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.).

L’azione di regolamento di confini è l’azione volta alla definizione giudiziale di un confine incerto (art. 950 c.c.).

L’azione rientra nell’ambito delle azioni reali e, in particolare, nell’ambito delle azioni a difesa della proprietà. L’azione tutela infatti un interesse del proprietario, cioè l’interesse alla certa delimitazione del suo fondo.

Legittimati attivi e passivi dell’azione sono i proprietari dei fondi confinanti.

In dottrina, l’azione di regolamento di confini è stata definita un relitto storico e una “sottospecie” dell’azione di rivendicazione. Rispetto a questa azione essa conserva tuttavia una propria autonomia, in quanto non è diretta al recupero del bene ma alla eliminazione di una particolare situazione d’incertezza (l’incertezza del confine).

Quindi, si distingue dalla rivendica innanzitutto per l’oggetto: essa mira a risolvere una lite sulla sola estensione del diritto di proprietà (che non è posto in discussione), mentre la rivendica presuppone una contestazione sul titolo del diritto stesso.

Essa è azione di “accertamento” e non muta natura neppure allorché l’attore richieda contestualmente anche il rilascio delle zone di terreno possedute dal vicino indebitamente (questa è una conseguenza naturale dell’azione).

Essa si distingue anche rispetto all’azione di mero accertamento della proprietà in quanto tende ad eliminare un’incertezza che non concerne la titolarità del diritto di proprietà ma i limiti del fondo che ne è oggetto.

Secondo una formula dottrinaria, recepita dalla giurisprudenza, l’azione di regolamento di confini non presuppone un “conflitto di titoli” ma un “conflitto di fondi”, poiché non vi è controversia sui titoli di proprietà delle parti ma sui confini che in base a tali titoli dividono le rispettive proprietà.

Mentre l’azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell’attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, nella azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per l’incertezza dei confini,  oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso nella zona confinaria) o soggettiva (provocata dall’assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente con quello reale).

Il regolamento di confine può aver luogo anche mediante un accordo dei proprietari interessati, inquadrabile tra i negozi d’accertamento. L’accertamento convenzionale del confine non ha efficacia costitutiva ma ha valore di prova tra le parti.

  1. L’incertezza sul confine.

L’azione di regolamento dei confini presuppone un’incertezza oggettiva e soggettiva sul confine del fondo, ossia un’incertezza derivante dalla mancanza di un limite apparente o un’incertezza soggettiva, derivante dalla contestazione del limite apparente.

Una tesi, che ha trovato credito anche in dottrina recente, ammette l’azione di regolamento di confini solo in presenza di un’incertezza oggettiva del confine, posseduto promiscuamente dai confinanti.

La giurisprudenza si è però decisamente orientata a ravvisare gli estremi dell’azione di regolamento di confini anche quando sussista un’incertezza soggettiva sul confine, a prescindere da una situazione di possesso promiscuo.

In aderenza a questo orientamento l’azione rientra nello schema del regolamento di confini anche quando il proprietario lamenti l’usurpazione di una striscia di terreno confinante, sempreché il convenuto non contesti il titolo di acquisto dell’attore ma opponga un titolo di acquisto poziore.

Qui l’azione di regolamento dà luogo ad un conflitto di titoli, ma l’orientamento è da approvare perché l’azione è pur sempre diretta a definire un confine incerto. Va anche considerato che assegnare al confinante l’onere probatorio che grava sul rivendicante, ossia l’onere di una rigorosa prova della proprietà risalente ad un acquisto originario, significherebbe metterlo in una posizione di squilibrio processuale non giustificata dalle ragioni di tutela processuale del convenuto.

  1. L’oggetto dell’azione.

Oggetto dell’azione è la fissazione giudiziale del confine tra fondi contigui. Si deduce pertanto che la sentenza ha natura ‘dichiarativa e ricognitiva’.

Oggetto della domanda può anche essere la condanna del vicino a restituire all’attore la striscia di terreno risultante di sua proprietà a seguito della fissazione della linea di confine.

La presente azione ha la connotazione di un’azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre la demarcazione del confine tra due fondi, anche il rilascio di aree occupate dal vicino che non ne è proprietario, essendo il rilascio di tali porzioni possedute dal confinante conseguenza dell’istanza principale di esatta determinazione del confine. Pertanto, nell’ipotesi in cui il fondo oggetto della sentenza di rilascio ha cessato di essere nella disponibilità del convenuto, è applicabile, a causa del carattere reale e recuperatorio dell’azione, la particolare norma di cui all’art. 948, co. 1, c.c., ipotesi che legittima la richiesta di pagamento del controvalore del bene usurpato.

Si reputa che in tal caso la restituzione sia solo un effetto secondario discendente dall’accoglimento della domanda principale. Occorre per altro che la restituzione abbia costituito oggetto della domanda, la cui proposizione non contiene implicitamente la domanda di rilascio della porzione di fondo eventualmente risultante occupata dal convenuto.

  1. L’onere probatorio. La cd. duplicità dell’azione.

L’autonomia dell’azione rispetto alla rivendicazione rileva anche sul piano probatorio. Fondamento dell’azione è pur sempre il diritto di proprietà, e di questo diritto l’attore deve dare la prova.

Non essendo tuttavia oggetto di contestazione la titolarità del diritto, ma solo i confini dell’immobile, è sufficiente per l’attore provare un valido titolo di acquisto, mentre in ordine all’ubicazione dei confini può essere addotta qualsiasi prova.

La norma sull’onere probatorio gravante sull’attore si ritiene che trovi una deroga in ragione della duplicità dell’azione di regolamento di confini. L’azione sarebbe duplice nel senso che ciascuna parte avrebbe il medesimo interesse alla definizione dei confini. Conseguentemente, si afferma, su ciascuna grava il medesimo onere probatorio e il giudice è svincolato dalla regola che gli impone di assolvere il convenuto se l’attore non prova il proprio assunto.

Al riguardo va però obiettato che ciascuna parte ha l’interesse all’accertamento ad essa più favorevole, e che il convenuto anziché assumere una linea di difesa adesiva può controbattere le ragioni dell’attore (specie se questi lamenti l’usurpazione di una striscia del fondo).

La tesi della duplicità dell’azione implica che in caso di totale inerzia delle parti il giudice dovrebbe provvedere d’ufficio ad accertare la linea di confine tra i fondi delle parti.

Ma una tale conclusione è stata smentita dalla stessa giurisprudenza, la quale ha riconosciuto che il giudice deve attenersi al principio della disponibilità delle prove pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi per il suo convincimento.

Il codice prevede anche che in mancanza di altri elementi il giudice “si attiene al confine delineato dalle mappe catastali” (art. 950 c.c.). Questa norma assegna ai dati catastali un valore, per quanto sussidiario, che non viene loro riconosciuto nell’azione di rivendicazione. Neppure essa attribuisce tuttavia al giudizio carattere inquisitorio. L’attore che non disponga di altre prove deve quindi produrre i documenti catastali occorrenti per l’accertamento giudiziale dei confini. In mancanza, la sua domanda dev’essere respinta.