Professionisti / Responsabilità dei tecnici certificatori energetici

LA CERTIFICAZIONE “APE”

Alla luce delle norme attualmente vigenti in materia, l’Attestato di Prestazione Energetica (cd. APE) può essere redatto esclusivamente da un tecnico abilitato, il cd. certificatore energetico (ai sensi del D. Lgs. 192/05).

In tale ruolo possono operare varie figure professionali, come l’architetto, l’ingegnere, il geometra, il perito tecnico, ecc. ma per ciascuna di esse è indispensabile essere in possesso di titoli specifici, oltre ad essere abilitato alla professione e quindi essere iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale di riferimento. In caso di assenza di alcune delle competenze specifiche richieste, il certificatore dovrà essere affiancato da un altro tecnico abilitato nella redazione del certificato energetico.

La necessità di munirsi della certificazione energetica è piuttosto frequente. Ad esempio:

  • per gli atti notarili di compravendita;
  • per i contratti d’affitto;
  • per l’accesso alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico;
  • per la pubblicità degli annunci immobiliari;
  • per la possibilità di ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

Non solo. L’APE è un certificato obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione; gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione; gli edifici sottoposti a lavori di ristrutturazione importante (in genere, per una ristrutturazione di più del 25% dell’intero edificio).

Le sanzioni per chi non presenta l’APE negli atti in cui la certificazione risulta obbligatoria sono particolarmente onerose (ad esempio, il proprietario che non alleghi l’Attestato di Prestazione Energetica al contratto di compravendita rischia il pagamento di una sanzione tra un minimo di 3.000 ed un massimo di 18.000 euro).

***

Ora, venendo alle responsabilità del professionista, laddove il certificatore energetico emetta una certificazione senza rispettare i criteri delle normative vigenti, attribuendo una classe energetica errata oppure dichiarando informazioni non veritiere, può andare incontro a diverse tipologie di responsabilità:

  • responsabilità amministrativa. Se il tecnico rilascia una certificazione energetica non veritiera, incompleta o non conforme allo stato dei luoghi rischia una multa pari al 70% della sua parcella, calcolata secondo la tariffa professionale;
  • responsabilità deontologica. Parimenti, qualora il certificatore incorra in una condotta negligente o, peggio, ponga in essere un abuso consapevole, si accolla il rischio di essere sottoposto a procedimento disciplinare e di ricevere l’irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale (fino alla sospensione dall’esercizio della professione) da parte del Consiglio di disciplina dell’Ordine di appartenenza;
  • responsabilità penale. Il professionista certificatore energetico che rilasci un Attestato di Prestazione Energetica non veritiero o comunque infedele rischia di incorrere anche nella responsabilità penale di cui all’art. 481 c.p. In particolare, la predetta norma al co. 1 prevede che: “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516”. Si pensi al caso in cui il proprietario di un immobile colluda con il certificatore energetico affinché da questi venga attribuita all’immobile una classe energetica “più alta” ed in sostanza inveritiera. In tal caso, l’acquirente risulta chiaramente danneggiato dalla falsa certificazione energetica per il fatto che consumerà molto di più (per il riscaldamento e per il raffreddamento dell’immobile acquistato) rispetto a quanto appreso attraverso la certificazione. Si configurerebbe, in tal caso, una grave responsabilità penale sia del certificatore sia di chi ha commissionato la certificazione (costruttore o venditore che sia), che può essere sussunta anche nella fattispecie penale della truffa;
  • responsabilità civile. Il tecnico certificatore che emetta un Attestato di Prestazione Energetica falso, non corretto o comunque errato a causa di negligenza, imperizia o errore di calcolo può essere chiamato a risarcire i danni procurati ai terzi sia involontariamente che dolosamente. In particolare, il tecnico che (anche per mero errore) attribuisca ad un immobile una classe energetica superiore a quella reale espone il venditore al rischio di vedersi comminare una sanzione in via amministrativa, oltre che a subire un’azione dell’acquirente finalizzata alla risoluzione del contratto (anche per aliud pro alio, ossia per il caso in cui venga consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito) o, quanto meno, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno. In tale circostanza, l’acquirente non è tutelato solo con le azioni per vizi/difetti del bene compravenduto, ma anche in base ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale (a prescrizione decennale), non trovando applicazione l’art. 1495 c.c. ed i brevi termini di prescrizione e decadenza in esso previsti. Tutte conseguenze estremamente negative per il venditore che, a quel punto, potrà rivalersi solo sul tecnico certificatore, incorso nel grave errore o mera imprecisione che sia.

Senza contare anche i rischi del caso opposto. Ossia quello in cui l’eccessiva “prudenza” del certificatore energetico potrà essere addebitata dal venditore al tecnico abilitato che certifichi una classe energetica troppo “bassa”, con conseguente svilimento del prezzo di vendita dell’immobile (e, per l’effetto, conseguente mancato guadagno proprio a causa dell’attribuzione di una classe più bassa rispetto a quella che sarebbe spettata all’immobile).

***

Fra gli obblighi di cui è onerato il certificatore energetico vi è anche quello di assoluta estraneità ed indipendenza nonché imparzialità di giudizio. Questa è una delle differenze fondamentali che distinguono la redazione dell’APE da quella dell’AQE (Attestazione di Qualificazione Energetica). Infatti, mentre l’AQE può essere redatto anche da un tecnico coinvolto nella progettazione e realizzazione dell’edificio (ad esempio, il progettista o il direttore dei lavori), il certificatore energetico che redige l’APE deve essere un soggetto del tutto “terzo”, ovverosia egli non può avere conflitti di interesse con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori e con i produttori dei materiali o dei componenti incorporati nell’edificio.

Per questo motivo, il certificatore energetico dovrà allegare all’APE una vera e propria “Dichiarazione di indipendenza”, ovvero una dichiarazione espressa (effettuata ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale) in cui attesta l’assenza di conflitto di interessi, espressa attraverso il non coinvolgimento nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare, nonché l’assenza di rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.

LA CERTIFICAZIONE “AQE”.

L’AQE, che viene rilasciato dal costruttore dell’edificio ed inviato al Comune, in allegato al resto della documentazione per il rilascio della dichiarazione di fine lavori, non ha la finalità di individuare e specificare la classe energetica dell’edificio, oggi non è più molto utilizzato rispetto al passato, atteso che esso è stato adottato come sostituto temporaneo dell’Attestato di Prestazione Energetica per il caso delle Regioni che non avevano ancora emesso i decreti attuativi della nuova certificazione energetica.

L’AQE (ossia, Attestato di Qualificazione Energetica), come già premesso, differisce dall’APE proprio perché può essere redatto dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori ovvero anche da un qualunque altro tecnico abilitato anche se abbia già ricoperto un ruolo nella progettazione e nella realizzazione dell’immobile stesso. Al contrario, il certificatore energetico che redige l’APE deve essere un soggetto del tutto estraneo alla realizzazione dell’immobile.

LA CERTIFICAZIONE PER L’ECOBONUS.

L’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) regolamenta il cd. Ecobonus 110%. In materia, un aspetto rilevante è quello legato alla responsabilità dei tecnici certificatori che eseguiranno i lavori. Infatti, ai fini della validità del cd. Ecobonus del 110%, è necessario che ad eseguire i lavori siano tecnici abilitati, ai quali richiedere sia la documentazione sul rischio sismico, sia gli Attestati di Prestazione Energetica, certificanti che l’intervento in questione abbia apportato un miglioramento di almeno due classi energetiche. L’APE, segnatamente, è un documento non solo prezioso ma persino necessario per poter usufruire del Superbonus 110%, poiché l’attestato (da produrre prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati) serve a dimostrare il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, ottenuto a seguito dei lavori incentivati (per non meno di due classi energetiche o eventuale conseguimento di classe più elevata).

Circa la regolarità delle dichiarazioni energetiche, la norma di cui art. 119, co. 14 del D.L. Rilancio descrive le conseguenze delle asseverazioni “infedeli”.

In particolare è opportuno rammentare che, nel caso di emissione da parte del tecnico abilitato di certificazione irregolare o abusiva, il richiedente il bonus (ossia, il committente) incorre nella decadenza dell’agevolazione fiscale prevista nell’Ecobonus del 110%.

Mentre per il professionista (scorretto o distratto) che rilasci attestazioni e/o asseverazioni infedeli in questa materia sono previste sanzioni amministrative severe. Ossia, è previsto che i tecnici che rilascino asseverazioni false o non conformi alla realtà possano ricevere, per ogni attestazione falsa e non conforme, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 2.000,00 euro a un massimo di 15.000,00 euro.

Non solo. Al fine di tutelare i proprietari richiedenti l’accesso all’Ecobonus, è significativa l’introduzione dell’obbligo per i tecnici certificatori di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con un massimale di almeno 500.000,00 euro. Più nel dettaglio, si sottolinea che tale polizza assicurativa deve essere sottoscritta con un massimale coerente con il numero delle attestazioni che verranno rilasciate e con il loro valore (comunque non inferiore a € 500.000,00). Questo per garantire ai propri clienti (oltre che al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Si evidenzia, inoltre, che la responsabilità dei tecnici in materia di Ecobonus del 110% riguarda sia la redazione, in forma di dichiarazione asseverata, dell’Attestato di Prestazione Energetica che dell’attestato relativo al rischio sismico. Per quel che riguarda l’efficienza energetica, una volta redatta, l’attestazione deve essere inviata all’ENEA tramite i canali telematici abilitati. Per l’attestazione sul rischio sismico, invece, è necessario che i tecnici rilascino l’asseverazione conforme alle Linee guida in materia formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infine, va ricordato come la responsabilità dei tecnici riguardi anche la cessione del credito e lo sconto in fattura. Infatti, i tecnici avranno l’obbligo di verificare ed attestare la congruità delle spese in relazione ai lavori eseguiti ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale.

***

Alla stregua della pur rapida osservazione svolta del quadro delle molteplici e variegate prestazioni richieste alla categoria dei tecnici certificatori energetici, si può rilevare e concludere che altrettanto ampio ed impegnativo è lo spettro delle responsabilità professionali loro ascrivibili.

Per l’effetto, appare tanto utile quanto necessario per il certificatore energetico apporre la massima attenzione operativa – sia nella fase della preventivazione che in quella della esecuzione della prestazione – non tanto al tempo che si impiega nella redazione materiale del certificato quanto piuttosto alla scrupolosa effettuazione del sopralluogo come alla puntuale rilevazione delle misure richieste.

Solo in questo modo si consegue il migliore risultato dovuto al committente (il rilascio di un attestato completo, corretto ed incontestabile) oltre che l’incremento della considerazione e dell’onorabilità, presso i terzi, della categoria tutta dei tecnici certificatori energetici.